Nota a Cass. Civ., Sez. II, 3 maggio 2022, n. 13856.
Massima redazionale
È vero che l’art. 14 D.lgs. n. 150/2011 (disposizione specificamente volta a disciplinare il rito delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, si limita a disporre, al comma 2, che il Tribunale “decide in composizione collegiale”, senza prescrivere la trattazione collegiale del procedimento[1]. È, pur tuttavia, altrettanto vero che il successivo art. 3 prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del Presidente a uno dei Componenti del Collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività debbano svolgersi davanti all’intero Collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni[2].
Trova, pertanto, applicazione il comma 1 dell’art. 276 c.p.c., per cui alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che abbiano assistito alla discussione, ovverosia che i giudici che deliberano la sentenza debbano essere gli stessi innanzi ai quali siano state precisate le conclusioni; il Collegio che delibera la decisione deve quindi essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo[3].
Qui l’ordinanza.
[1] Cfr. Cass. n. 6012/2020.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”.
[3] In questi termini, Cass. n. 11581/2016.