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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 21 marzo 2022, n. 4655.

di Donato Giovenzana

 

Il Collegio di Coordinamento, pronunciandosi sul tema dell’inclusione delle polizze assicurative abbinate ai finanziamenti ai fini del calcolo del Tasso effettivo globale (TEG),  ha espresso il seguente principio:

Ai fini dell’esclusione o dell’inclusione del calcolo del TEG, in presenza di contestualità tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, risulta presunta iuris tantum la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti. Tale presunzione risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze:

  • la polizza abbia funzione di copertura del credito;
  • sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
  • l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Al contrario, depone nel senso dell’assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa:

  • la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
  • la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente;
  • un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile;
  • il beneficiario non sia l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest’ultimo sia libero di allocare come ritenga l’indennizzo eventualmente ricevuto”.

 

Qui la decisione. 

 

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