Nota a Trib. Bergamo, 31 gennaio 2022.
Massima redazionale
Nel caso di specie, l’oggetto della procura è il seguente «è costituta procuratrice di affinché la mandataria “ponga in essere, in nome e per conto della mandante, in qualità di Mandataria tutto quanto necessario, utile e /od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla Mandataria. All’uopo, in relazione ai crediti affidati in gestione alla Mandataria, si conferiscono alla Mandataria tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, necessari, utili e/o opportuni per lo svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti che solo in via esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito indicati: …», con a seguire l’elencazione, specifica e analitica, dei poteri conferiti alla mandataria.
Per converso, il giudice bergamasco rileva come, in relazione ai crediti affidati in gestione alla mandataria, la procura nulla dicesse, nel senso di indicare puntualmente i singoli crediti o, quantomeno, le tipologie di credito affidate alla gestione della stessa.
Peraltro, dal significato grammaticale e logico dell’oggetto della procura, si deduce che sono affidati in gestione alla mandataria non tutti i crediti della
mandante, ma solo taluni, ovverosia quelli indicati come i “crediti
affidati in gestione”. Tali crediti non sono identificabili né in relazione all’importo del credito, né, tantomeno, alle generalità del debitore, né al titolo da cui origina il credito stesso. A tal riguardo, il Tribunale rileva che il negozio unilaterale di procura, posto in essere dal dominus in attuazione di contratto di mandato con rappresentanza, sia soggetto al principio della
necessaria determinatezza dell’oggetto, ex art. 1346 c.c., in quanto sostanzialmente
diretta anche ai terzi che siano destinati a entrare in futuro in contatto col rappresentante. Difatti, l’art. 1703 c.c. stabilisce che il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, e, al contempo, l’art. 1708 c.c. prevede che il mandato comprenda tutti gli atti per i quali è stato conferito, nonché quelli che sono necessari al loro compimento.
Quando il mandato è con rappresentanza, il soggetto terzo, che contragga con il rappresentante, può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri (ex art.
1393 c.c.).
Il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell’oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali, ex artt. 1346 e 1324 c.c., risponde senza dubbio alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio nella nullità (ai sensi dell’art. 1418, comma 2, ultima parte, c.c.). Con riferimento al mandato con rappresentanza (e al negozio unilaterale di procura, che, sul piano sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione), siffatto requisito e il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul contratto di mandato, ma pure, e in via distinta, sul negozio unilaterale di procura.
A quest’ultimo proposito, è importante sottolineare che viene a emergere, in una con gli altri interessi, pure l’esigenza di tutela dell’interesse dei terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto dell’art. 1393 c.c., invero, «il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata».
Come hanno puntualmente osservato le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22234/2009, «il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura (art. 1392), sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia» (in quanto sostanzialmente diretta, appunto, anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro contatto con il rappresentato): «o indirizzata alla controparte o, comunque, destinata ad esserle resa nota (art. 1393 c.c.)».
Pertanto, la procura notarile che, relativamente all’oggetto, attribuisce un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a non meglio precisati “crediti affidati in gestione alla Mandataria” risulta non rispettosa del principio di determinatezza/determinabilità, posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.
Nella specie, la procura attenzionata, pur elencando in dettaglio il contenuto dei poteri conferiti alla mandataria, tuttavia, non indica esattamente quali siano i crediti, che sono stati affidati alla gestione della mandataria, in altre parole la procura non indica per quali crediti della mandante la rappresentante può esercitare quei poteri, cosicché non è possibile individuare i rapporti giuridici oggetto dell’impegno negoziale di procura/mandato.
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