Nota a Trib. Rimini, 1 marzo 2022, n. 197.
Massima redazionale (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Di Maso e del Dott. Mario Pio Contessa)
La mancata produzione in giudizio di qualsiasi documento attinente il saldo di un finanziamento estero – sia per quanto attiene il momento genetico del rapporto – sia per quanto attiene il suo successivo sviluppo – deve valutarsi alla stregua dei precetti ex art. 2697, co. 1, c.c. ossia del difetto di prova.
Ne deriva che qualsiasi addebito effettuato sul conto corrente – concerente il predetto finanziamento – non può essere ritenuto dovuto dal cliente.
Qui la sentenza.