Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 17 gennaio 2022, n. 1202.
di Donato Giovenzana
Secondo la Suprema Corte, a norma dell’art. 2009, comma 2, c.c. e dell’art. 19, comma 2, 1. r.d. n. 1736/1933 è valida la girata del titolo che non contiene l’indicazione del giratario, e cioè la girata in bianco.
In base all’art. 2008 c.c. il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate; precisa, poi, l’art. 22 r.d. cit. che il detentore dell’assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate “anche se l’ultima è in bianco”.
Correlativamente, il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri l’indicazione del prenditore oppure cui l’assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questi possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore (Cass. 14 luglio 2010, n. 16556; Cass. 22 maggio 2006, n. 11927).
Il principio enunciato dalla Corte di appello, secondo cui il mero possessore dell’assegno bancario non è legittimato a pretendere l’adempimento se non provando l’esistenza del rapporto da cui deriva il diritto vantato vale, come del resto chiarito dallo stesso giudice del gravame, ove il detto possessore non risulti né prenditore né giratario del titolo (così, da ultimo: Cass. 15 gennaio 2020, n. 731).
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio.