Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 10 febbraio 2022, n. 4321.
Massima redazionale
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha statuito il seguente principio di diritto:
«La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».
Qui l’ordinanza.