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Nota a CGUE, 27 gennaio 2021, C-229/19 e C-289/19.

di Antonio Zurlo 

 

 

 

 

Con la recente sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha statuito il seguente principio di diritto:

«1) Le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che una clausola contenuta in un contratto aleatorio concluso tra un professionista e un consumatore, come i contratti di leasing di azioni, deve essere considerata abusiva qualora, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto in questione e collocandosi alla data della sua conclusione, tale clausola possa determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti durante l’esecuzione di tale contratto, e ciò anche qualora tale squilibrio possa prodursi solo ove si verifichino determinate circostanze o qualora, in altre circostanze, detta clausola possa addirittura risultare favorevole al consumatore. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se una clausola che fissa in anticipo il vantaggio di cui beneficia il professionista in caso di risoluzione anticipata del contratto, tenuto conto delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto, fosse, fin dalla conclusione del medesimo, idonea a creare un simile squilibrio.

2) Le disposizioni della direttiva 93/13 devono essere interpretate nel senso che un professionista che, in qualità di venditore, abbia imposto a un consumatore una clausola dichiarata abusiva, e quindi nulla, dal giudice nazionale, qualora il contratto possa sussistere senza tale clausola, non può pretendere l’indennizzo legale previsto da una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva che sarebbe stata applicabile in mancanza della suddetta clausola.».

 

 

Qui la sentenza.