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Nota a Cass. Civ., Sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2620.

di Antonio Zurlo

 

 

 

 

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Seconda Sezione Civile ritiene immune da censure la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che, dopo aver preliminarmente evidenziato che tutti i consiglieri esecutivi fossero privi di deleghe, aveva richiamato l’art. 2380bis c.c., in virtù del quale agli amministratori spetta la gestione dell’impresa e il compimento di tutte le operazioni necessarie per l’oggetto sociale, nonché l’art. 2381 c.c., che ammette la possibilità di delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da uno o più componenti (tenendo cura, pur tuttavia, di precisare che non sia prevista la delega di attribuzioni a chi non fa parte del consiglio di amministrazione, come nella specie il direttore generale).

Del pari, ai sensi dell’art. 2396 c.c., ai direttori generali nominati dall’assemblea per disposizione dello statuto, si applicano le norme che regolano la responsabilità degli amministratori, ciò che ulteriormente conferma che la coesistente responsabilità di eventuali dirigenti delegati estranei al Consiglio di Amministrazione si aggiunge a quella dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e non vale ad escluderla.

Nelle società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di fatti pregiudizievoli di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi a un comportamento diligente, corretto e trasparente.

A tal proposito, deve rilevarsi che, con specifico riferimento alla configurabilità, nella specie, di un illecito omissivo a carico dei componenti del C.d.A., non titolari di deleghe di poteri, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, più volte affermato che, in tema di sanzioni amministrative, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381 c.c., commi 3 e 6, e 2392 c.c., non vada rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, o, come nel caso di specie, al direttore generale, giacché tutti i consiglieri devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione[1].

Più nello specifico, l’art. 2381, comma 3 (nel testo sostituito a opera del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), prevede che il Consiglio di Amministrazione «può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega» e deve valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, «il generale andamento della gestione». Il comma 6 della stessa disposizione sancisce, altresì, l’obbligo di tutti gli amministratori di «agire in modo informato», stabilendo che «ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società». Da ultimo, il nuovo art. 2392 c.c. continua a prevedere che gli amministratori «sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose». Questo dovere, riconosciuto in capo alla compagine dei consiglieri non esecutivi, è particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle banche, anche in ragione degli interessi protetti dall’art. 47 Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l’interpretazione delle norme dettate dal codice civile. La diligenza richiesta agli amministratori risente, infatti, della “natura dell’incarico” affidato ed è, quindi, commisurata alle “specifiche competenze”, ex art. 2392 c.c.

Pertanto, gli addebiti mossi ai consiglieri non esecutivi attengono a carenze di tipo procedurale e organizzativo di tipo generale, in relazione alle quali la responsabilità colposa dei consiglieri di amministrazione deve ritenersi derivare dall’obbligo gravante sull’organo amministrativo di predisporre le strutture organizzative e le procedure in grado di assicurare il rispetto della disciplina di settore, da ritenersi sanzionato ai sensi dell’art. 190 TUF. Deve richiamarsi anche la disciplina specifica in tema di corporate governance degli intermediari, contenuta nel Regolamento congiunto Consob – Banca d’Italia del 29 ottobre 2007, per cui l’alta dirigenza e l’organo con funzioni di controllo, secondo le rispettive competenze e responsabilità, debbono garantire che l’intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentare in materia di servizi. L’organo con funzioni di supervisione strategica, tra l’altro, approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato completo e tempestivo. Le responsabilità dei componenti del C.d.A. riguardano le carenze nella formalizzazione della predisposizione delle procedure idonee, come richiesto anche dalla direttiva in tema di servizi di investimento, trattandosi di fatti organizzativi che rientrano nelle attribuzioni proprie dell’organo di vertice dell’intermediario.

Con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del ricorso, la delibera attenzionata ha ad oggetto tutti gli adempimenti necessari per una specifica operazione; risulta, quindi, del tutto evidente che una tale delega di carattere generale, ma riferita a una singola operazione, non potesse spogliare il C.d.A. delle attribuzioni tipiche e correlate alle potestà spettanti all’alta dirigenza di un Istituto di credito.

Peraltro, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l’operazione in questione, in occasione della quale si sono riscontrate le carenze strutturali, organizzative e procedimentali della Banca, aveva carattere strategico per la stessa sopravvivenza della Banca; vista l’importanza della posta in gioco, occorreva da parte di tutti i consiglieri una speciale attenzione che non poteva fermarsi a recepire acriticamente quanto rappresentato al consiglio dagli organi sotto ordinati, avendo ogni consigliere un potere di vigilanza e controllo sulla struttura interna dell’ente che doveva essere svolto con una diligenza adeguata alla situazione concreta che stava caratterizzando l’attività della banca.

Infine, a giudizio della Seconda Sezione è parimenti corretta l’ulteriore considerazione della Corte fiorentina circa il fatto che le lacune procedurali e il diffuso ripetersi di comportamenti irregolari (anche nelle relazionalità con la clientela) fossero talmente macroscopici da non giustificare in alcun modo la mancata conoscenza degli stessi in capo ai componenti del C.d.A.

 

 

Qui la pronuncia.


[1] Cfr. Cass. n. 2737/2013.