Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 5 gennaio 2021.
di Donato Giovenzana
Nell’ipotesi de qua, il pagamento fatto a soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, legittimato per quanto appare dal titolo, determina la responsabilità della Banca solo nel caso in cui, secondo quanto disposto dall’art. 1176, 2 co., c.c., in tema di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione, parametrata ai canoni delle diligenza quam sui o diligenza professionale, l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio.
Nel caso di specie, valutata la condotta della banca in concreto, alla stregua della documentazione prodotta in atti, non si ritiene che la banca possa essere ritenuta responsabile. Il cassiere bancario non poteva disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, non possedendo le qualità di un esperto olografo, per cui non avrebbe ictu oculi potuto rilevare la clonazione operata dal falsificatore. Lo sforzo diligente dovendo arrestarsi alla mera disamina esteriore del titolo (cfr. Cass.: n. 12806 del 2016, n. 1377 del 2016; App. Napoli n. 3274 del 2014).
Lo stesso principio vale non solo per la banca che ha negoziato il titolo, ma anche per la banca emittente, entrambe avendo l’obbligo di verificarne l’attendibilità rispettivamente per la prima quando il titolo sia stato girato dal proprio cliente e accreditato sul suo deposito, regolato in conto corrente, per la seconda nel momento in cui viene rimesso nella stanza di compensazione (v. Cass.: n. 20292 del 2011, n. 15066 del 2005). In particolare per quest’ultima vale quanto affermato dalla giurisprudenza dominate in relazione all’art. 43, comma 2, del R.D. n. 1736 del 1933. La norma nel regolare la responsabilità della Banca nell’ipotesi di assegno pagato a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a persona diversa dal prenditore o da un banchiere giratario per l’incasso, si riferisce non già alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare, cioè alla persona che non è legittimata come prenditore, non introducendo una deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale. Il controllo va operato solo sugli elementi ictu oculi presenti sul titolo, per verificarne la rispondenza in base alle regole della legittimazione cartolare.
Quindi nel caso oggetto di causa nessuna delle tre banche, chiamate a vario titolo nel giudizio può ritenersi responsabile della clonazione dell’assegno abilmente falsificato. Poiché, quando la falsificazione dei requisiti esteriori non è rilevabile con la normale diligenza, sulla banca incombe l’obbligo di pagare l’assegno presentato per l’incasso o da accreditare, non essendo l’istituto di credito tenuto a predisporre speciali apparecchiature chimiche o dispositivi meccanici atti a controllare l’autenticità delle sottoscrizioni o le contraffazioni dei titoli.
Pertanto, la domanda al risarcimento dei danni conseguenti alla negoziazione ed al pagamento dell’assegno bancario contraffatto, non può essere accolta.
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