Nota a Trib. Reggio Calabria, Sez. II, 21 agosto 2020, n. 756.
di Donato Giovenzana
Secondo il Giudicante la condotta della negoziatrice si espone a censura in quanto carente della diligenza necessaria alla corretta negoziazione degli assegni in argomento. Ciò sulla base di diverse e convergenti ragioni. Anzitutto, la circolare ABI segnalata da parte attrice, pur non potendo essere ritenuta parametro normativo vincolante, costituisce un utile termine di raffronto per valutare, nel caso di specie, la diligenza della condotta tenuta dalla negoziatrice, in quanto la stessa, nello svolgimento delle operazioni di negoziazione di assegni non trasferibili, può certamente essere equiparata a un istituto bancario. Ciò, del resto, in conformità a quanto recentemente ritenuto da altri Tribunali, secondo i quali “La circolare ABI, anche se ritenuta non direttamente vincolante, deve, ad avviso di questo Tribunale, essere assunta quale parametro di diligenza richiesta a tutti gli operatori bancari che si trovino a dover negoziare un assegno non trasferibile e siano dunque soggetti all’osservanza dell’art. 43 L. assegni.” (Tribunale di Bologna, sent. n. 20037 del 2020; in senso conforme, ex multis, Tribunale di Roma, sent. n. 15386 del 2019; si veda anche Corte di Appello di Roma, sent. n. 787 del 2020, la quale, riferendosi alla predetta circolare dell’ABI, afferma che “E’ pur vero che la circolare non risulta essere direttamente vincolante per Poste Italiane, ma essa rappresenta comunque un valido parametro a cui commisurare la diligenza necessaria da parte di qualsiasi soggetto negoziatore”).
Tale circolare, prendendo atto del rigoroso orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità della banca per pagamento di assegno non trasferibile a soggetto diverso dal legittimo prenditore, raccomanda agli istituti bancari di adottare determinate “prassi operative”, desunte peraltro dalla stessa elaborazione giurisprudenziale, in sede di identificazione del presentatore del titolo. Tra tali prassi si annovera la richiesta, oltre alla carta d’identità (la quale sarebbe notoriamente soggetta a contraffazione) di un altro documento munito di fotografia (da cui l’inidoneità del codice fiscale richiesto nel caso di specie), e la valutazione, sulla base anche della somma recata sul titolo, della distanza tra luogo di emissione dell’assegno e luogo di pagamento, nonché tra il luogo ove é situata la filiale richiesta dell’operazione e il luogo di residenza del presentatore. Infine, si richiede l’identificazione del presentatore, ove soggetto sconosciuto alla banca, mediante fidefacenti che sottoscrivano il titolo sotto la dicitura “per conoscenza e garanzia”.
Ebbene, nessuna delle prescritte cautele é stata adottata dagli operatori della negoziatrice, sebbene le circostanze del caso concreto deponessero nel senso di una significativa rischiosità dell’operazione.
I presunti prenditori, infatti, si sono presentati a incassare l’assegno presso filiali della negoziatrice diverse rispetto a quelle collocate nel luogo di residenza come indicato dai documenti indentificativi esibiti: in particolare, il sedicente G.M., pur risultando residente a Messina, si è recato presso la filiale situata a Pezzo di Villa San Giovanni (dunque in una Regione diversa rispetto a quella di residenza), e il sedicente N.A., pur risultando residente a Condofuri, si è presentato presso la filiale situata a B. (e dunque a oltre 50 km di distanza dal luogo di presunta residenza). A ciò si aggiunga l’elevato ammontare degli assegni in questione (rispettivamente Euro 8.500,00 ed Euro 18.000,00), e il fatto che si trattava di soggetti sconosciuti all’istituto di credito.
Non solo; i prenditori procedevano all’apertura di un libretto di risparmio contestualmente al (e al fine del) versamento dell’assegno.
A questo proposito, la lettera circolare n. 182 del 18/5/2005 intitolata “Truffa mediante assegni trafugati Banca xxx” (cfr. doc. n. 16 prodotto da xxxxxxx), dimostra come la stessa negoziatrice fosse ben conscia delle tecniche di incasso fraudolento di assegni di traenza. In tale circolare allertava i propri operatori che “la tecnica utilizzata per la tentata negoziazione è stata quella ormai consueta dell’apposita apertura di un libretto di risparmio e del contestuale versamento di un assegno” e si rivolgeva ai direttori di agenzia in tal senso: “Vista la sistematica reiterazione di tale tecnica, si invita ancora una volta a prestare la massima attenzione a tutti i casi di apertura di libretto che, per le ormai note dinamiche (cfr. lett. Circ. n. 100 del 12/04/2005), e indipendentemente da specifici allarmi trasmessi dalla filiale o da altre fonti, appaiano strumentali tentativi di frode” (cfr. Tribunale di Roma, n. 6544/2017, Corte d’Appello di Brescia, n. 1507/2019). Anche tale elemento, dunque, depone nel senso della mancata adozione di quelle ulteriori cautele che il caso concreto invece domandava, e che non possono dirsi sconosciute agli operatori delle filiali.
In conclusione, é certamente vero che gli impiegati della negoziatrice si sono comportati secondo la “prassi” normalmente seguita dall’ente nello svolgimento di operazioni allo sportello, limitandosi quindi a richiedere copia della Carta d’Identità e del codice fiscale e a utilizzare il sistema informatico “Oracolo-Identificazione sicura”.
Tuttavia, è del pari vero che le circostanze del caso concreto (precisamente: l’elevato importo dei titoli, la presentazione dei presunti prenditori presso un ufficio postale distante dal proprio luogo di residenza, l’essere tali soggetti sconosciuti all’istituto di credito, e infine la contestuale apertura di libretto postale), nonché la diffusione della pratica dell’incasso fraudolento di titoli (di cui la negoziatrice, stante la circolare di cui sopra, di certo non ignorava l’esistenza), avrebbero suggerito, secondo lo standard di diligenza professionale richiesto dall’art. 1176, co. 2, c.c. a un operatore specializzato del settore, l’adozione di ulteriori cautele, che possono identificarsi in quelle raccomandate dall’ABI agli istituti di credito e che nel caso di specie non sono state rispettate.
Ravvisata la responsabilità della negoziatrice per mancato rispetto dello standard di diligenza imposto dall’art. 1176, co. 2, c.c., secondo il Giudicante non può tuttavia non notarsi come anche la condotta dell’ente sul cui mandato sono stati emessi gli assegni, risulti censurabile sotto il profilo delle modalità di spedizione, che hanno di fatto agevolato e favorito la frode.
Detto ente ha esplicitamente ammesso, come attestato dal verbale dell’udienza del 08.02.2018 che “l’invio degli assegni è avvenuto con posta ordinaria come avviene normalmente da parte degli assicuratori”.
Ma la spedizione di assegni (o di titoli e valori) con posta ordinaria, è notoriamente rischioso, risultando notorio anche al privato cittadino che ciò favorisce la sottrazione di quanto spedito, e di conseguenza l’illecita negoziazione, la ricettazione ed il fraudolento incasso dei titoli.
Ciò è ancor più evidente ad un istituto di credito, che ben lungi dall’acquietarsi e accodarsi ad una asserita “prassi”, tutt’altro che sicura, è tenuto a trovare strumenti trasferimento del denaro che si sottraggano a facili frodi, e garantiscano il pagamento ai veri beneficiari.
In linea con tali riflessioni, ed assolutamente condivisibile, è il principio affermato dalla recentissima pronuncia delle S.U. della Corte di Cassazione n. 9769 del 26.05.2020, la quale è intervenuta mettendo ordine nel vasto e controverso panorama giurisprudenziale esistente in materia. La Corte ha infatti preso atto del fatto che la spedizione di un assegno bancario mediante posta ordinaria (piuttosto che tramite posta raccomandata o assicurata, ovvero pagamento mediante bonifico bancario), non consentendo ne’ di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, ne’ di assicurarsi che quest’ultima abbia luogo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio (bensì mediante la semplice immissione nella cassetta postale), comporta “l’assunzione da parte del mittente di un evidente rischio, consistente nella sottrazione del titolo e nella sua presentazione all’incasso da parte di un soggetto non legittimato, che lo espone all’obbligo di effettuare un nuovo pagamento in favore del beneficiario rimasto insoddisfatto, impedendogli nel contempo di rivalersi nei confronti della banca trattaria o negoziatrice, ove la stessa abbia incolpevolmente provveduto al pagamento dell’assegno”.
La S.C. ha quindi ritenuto in tal caso configurabile il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c. c., ed enunciato il seguente principio di diritto: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore”.
In conclusione, il Giudicante ha ravvisato la responsabilità della negoziatrice ai sensi degli artt. 1176, co. 2 e 1218 c.c. per non aver prestato la diligenza richiesta dalla propria qualifica di operatore del settore e dalle circostanze del caso concreto nell’identificazione dei prenditori degli assegni in argomento, ritenendo configurato tuttavia anche il concorso colposo della danneggiata compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1227, co. 1, c.c., per non aver dato mandato alle banche trattarie di spedire l’assegno mediante posta raccomandata o assicurata, o comunque per non essersi assicurata di far recapitare ai destinatari la somma dovuta tramite un mezzo alternativo (ad esempio bonifico bancario) che offre maggiori garanzie e minimizza il rischio di incasso fraudolento.
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