Cass. Civ., Sez. I, n. 6979 dell’ 11 marzo 2019
di Donato Giovenzana – Legale d’impresa
La Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito alla responsabilità derivante dal pagamento di titolo non trasferibile a soggetto non legittimato.
Per la Suprema Corte, è del tutto erroneo l’assunto secondo cui, una volta accertata la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno, in ordine ai danni di conseguenza generatisi, nessun altro soggetto possa essere considerato responsabile per la causazione degli stessi (men che mai il soggetto che abbia in concreto risentito del danno).
Ed invero, secondo l’indirizzo più recente della giurisprudenza di legittimità, che ha ricevuto altresì l’autorevole avallo delle Sezioni Unite, la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice non esclude che il danno possa essere, in concreto, imputabile anche al concorso colposo dello stesso danneggiato/creditore, ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Per gli Ermellini, la Corte territoriale ha correttamente ancorato l’accertamento della colpa concorrente della compagnia assicuratrice ai seguenti elementi di fatto:
- avere compilato l’assegno in questione con la sola indicazione del nominativo del beneficiario, senza l’indicazione delle altre generalità;
- avere omesso di segnalare che si trattava di un assegno rubato.
Orbene, per quanto concerne il profilo di responsabilità concorsuale sub a), la Suprema Corte ha rilevato che il giudice di secondo grado ha accertato in fatto che la compagnia assicuratrice aveva subito una precedente truffa e, quindi, sebbene non sia normativamente prevista l’indicazione delle generalità del beneficiario, tale indicazione avrebbe comunque contribuito – secondo una regola di prudenza ed una massima di esperienza – “a scongiurare la monetizzazione degli assegni da parte di soggetti malintenzionati”; seppure non avesse materialmente compilato l’assegno in parola, di certo avrebbe potuto chiedere l’inserimento di tali indicazioni nel titolo alla banca emittente.
In relazione al profilo sub b), ha ribadito che nessuna specifica contestazione è sta mossa da parte della ricorrente circa la mancata segnalazione dell’avvenuto trafugamento dell’assegno in discussione, non cogliendo – in tal modo – una delle rationes decidendi della sentenza di appello.
Per il che il ricorso avanzato dalla compagnia assicuratrice è stato respinto.
Qui la pronuncia: Cass. Civ., Sez. I, n. 6979 dell’ 11 marzo 2019
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