Decisione Acf n. 1090 del 14 novembre 2018
di Pierpaolo Verri
Con una recente decisione, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie è tornato ad esprimersi sul tema della legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto l’attività di un intermediario sottoposto alla procedura di risoluzione ai sensi del d.lgs. 180/2015.
La controversia arbitrale scaturisce dalla domanda del ricorrente che lamenta l’esecuzione, da parte dell’intermediario, di operazioni in un mercato non regolamentato senza il previo e specifico consenso. L’intermediario, successivamente, subiva la procedura di risoluzione in data 22 novembre 2015, secondo quanto disposto dal d.lgs. 180/2015, ovvero tramite cessione di tutte le attività e passività ad una bridge bank, in seguito ceduta all’intermediario convenuto dinanzi all’ACF. A tal proposito, gli artt. 42 e 43 del suddetto d.lgs., sanciscono che l’ente ponte è costituito con la finalità di mantenere la continuità delle funzioni essenziali, precedentemente svolte dall’ente sottoposto a risoluzione, e di cedere, ad adeguate condizioni di mercato, tutte le attività e passività acquistate. Nello specifico, la cessione alla bridge bank ha ad oggetto tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse dall’ente sottoposto a risoluzione, nonché tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco. Ciò premesso, il ricorrente ritiene legittimato passivo, e pertanto soggetto tenuto a rispondere dell’inadempimento dell’intermediario sottoposto a risoluzione, il convenuto, in qualità di soggetto subentrato alla bridge bank nella titolarità della posizione passiva, ed in particolare del debito risarcitorio.
L’intermediario convenuto eccepisce il difetto di legittimazione passiva, articolando la propria eccezione attorno a quattro punti focali. In primis, il provvedimento di cessione delle attività e passività dall’intermediario sottoposto a risoluzione alla bridge bank, avrebbe interessato unicamente le passività esistenti alla data della cessione, e, nello specifico, unicamente quelle originanti da controversie a quella data pendenti. In secondo luogo, ritiene che se dovessero considerarsi cedute le passività come quella dedotta nel procedimento arbitrale, verrebbero frustrate le finalità della procedura di risoluzione della crisi bancaria. In seguito sostiene che affermare la responsabilità della bridge bank per debiti di natura risarcitoria derivanti da fatti compiuti dall’intermediario cedente, sarebbe in contrasto con l’art. 2560 c.c., applicabile nelle cessioni di azienda. Infine, l’intermediario produce uno stralcio della decisione della Commissione UE, la quale, autorizzando la cessione delle azioni dalla bridge bank al convenuto, specificava che “nessuna futura a pretesa di azionisti o detentori di obbligazioni subordinate o di altri strumenti ibridi di capitale – dell’intermediario sottoposto a risoluzione, ndr – può ricadere sulla banca ponte”.
Nel decidere la questione, l’ACF, sulla scia della propria pregressa giurisprudenza, ritiene infondata la tesi del difetto di legittimazione passiva della banca ponte rispetto alle azioni di risarcimento danni promosse da possessori di azioni o obbligazioni azzerate, a seguito della procedura di risoluzione a cui è stato sottoposto l’intermediario emittente delle stesse. In particolare, il Collegio arbitrale non ritiene cogliere nel segno gli argomenti proposti a sostegno dell’eccezione di difetto di legittimazione, pur riconoscendo come non manchino, tuttavia, alcune Corti che si siano pronunciate in senso conforme agli stessi e che sul punto la giurisprudenza di merito sia tutt’altro che univoca. Nello specifico, il Collegio ritiene di riconoscere la legittimazione passiva del convenuto partendo dalla lettura del provvedimento di cessione delle attività e passività adottato dalla Banca d’Italia il 22 novembre 2015, il quale delimita in senso piuttosto ampio il perimetro delle passività cedute, all’interno del quale ritiene rientranti anche le pretese risarcitorie derivanti da illeciti nella prestazione dei servizi di investimento da parte dell’intermediario sottoposto a risoluzione.
Qui la decisione: decisione_1090_2018_2542