Cass. civ. – Sezione III – Ord 19 luglio 2018 n. 19137
di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

A fronte delle doglianze avanzate dal ricorrente, la Suprema Corte ha ribadito che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici.
A quanto precede deve aggiungersi, secondo gli Ermellini, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; per il che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.
A detti principi si è espressamente attenuta la Corte di merito la quale, con riferimento ai danni non patrimoniali, ha pure affermato che, “nel caso di specie, l’istante si limita ad allegare il danno all’immagine ed alla reputazione subito quale affermato professionista, ma non sono stati dimostrati pregiudizi concreti ricollegabili all’attività professionale svolta (non di tipo imprenditoriale)”, precisando che “occorrono in definitiva prove dirette o indizi gravi, precisi e concordanti per riconoscere un pregiudizio risarcibile derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto” e che nella specie esistono invece “solo generici elementi indiziari non convergenti“, pervenendo a tale conclusione in base ad un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede.
Qui la pronuncia: Cass. Civ., ordinanza 19137 del 19.07.2018