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Trib. Torino, ordinanza del 14.06.2018

di Michael Lecci

 


Linea rigida da parte del Tribunale di Torino in merito alla difformità tra Taeg contrattualmente pattuito e Taeg effettivo.

Le motivazioni alla base del rigetto della domanda attorea fanno leva sulla natura dell’ “Indicatore sintetico di costo”, introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio del 04/03/2003, con la quale si demandava a Banca d’Italia di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima”. L’ISC è, quindi, un elemento disciplinato dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia[1].

Fatta la doverosa premessa sull’origine dell’indicatore sintetico di costo, il giudice si sofferma sulla disciplina di cui all’art. 117 TUB secondo cui sono nulle le clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. In tal senso il Tribunale si conforma all’orientamento della giurisprudenza di merito[2] secondo cui l’ISC non sia da includere tra i “tassi, prezzi e condizioni” di cui all’art. 117 TUB, poiché non costituisce uno specifico contenuto del contratto, ma rappresenta «un valore medio, espresso in termini percentuali» (disp. Banca d’Italia 29/07/2009), che svolge unicamente una funzione informativa, finalizzata a consentire al cliente «di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi» (Trib. Milano 10832/2017).  

Conseguentemente, prosegue il giudice, l’erronea indicazione dell’ ISC non potrà incidere sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB ma potrà rilevare solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale, qualora venga dedotto un danno causalmente connesso alla violazione dell’obbligo informativo gravante sulla banca.

[1] 9° aggiornamento del 25/07/2003 alla circolare n. 229 del 21/04/1999, seguite da ulteriori disposizioni in data 29/07/2009 e 09/02/2011.

[2] Trib. Milano 10832/2017, Trib. Roma ord. 19/04/2017, App. Torino 2241/2017.

 

Qui l’ordinanza: Trib. Torino, Ordinanza del 14.06.2018