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Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza, n. 26057, 02/11/2017.

 Di Michael Lecci

 


La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo ricorso presentato dal risparmiatore con il quale impugnava, anche sotto il profilo motivazionale, l’affermazione dei giudici della Corte territoriale circa la liceità del regolamento negoziale nonostante questo realizzasse un assetto degli interessi in gioco che, in ragione dell’evidente squilibrio tra le parti, era tutt’altro che meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1322 c.c.

In particolare, gli ermellini osservano che l’assetto di interessi perseguito a mezzo del contratto “4YOU” (contratto unitario di natura atipica) è pienamente soggetto alla normativa del TUF e a quella regolamentare della Consob, con conseguente obbligo per l’intermediario di rispettare gli obblighi informativi previsti a suo carico e alle speciali regole dettate dall’art. 30 TUF in materia di offerte fuori sede. La violazione di tali norme assume rilevanza solo laddove ci si trovi in presenza « di un contratto valido e produttivo di effetti vincolanti sulle parti, non nell’ipotesi in cui si debba escludere la stessa configurazione di un testo contrattuale per il negativo ex art. 1322, comma 2, cod. civ.» in quanto «il contratto atipico, all’esito del giudizio di immeritevolezza, deve ritenersi inefficace fin dalla stipulazione, inidoneo a vincolare le parti al reticolo di regole che ne compongono la struttura» (Cass., Sez. I, 15/02/2016, n. 2900). Pertanto, laddove il contratto sfugga alla condizione di meritevolezza, la sua irrilevanza giuridica ne travolge ogni clausola ed effetto, anche nell’ipotesi, in cui fosse astrattamente argomentabile la contrarietà alla legge.

Con questa pronuncia la Corte dà continuità ad un principio già enunciato diverse volte per il contratto in questione: dall’analisi della causa in concreto dell’assetto di interessi coinvolti nel regolamento negoziale si evidenzia «uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni», in quanto, mentre da un lato la Banca acquista l’immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, dall’altro il sottoscrittore maturerà solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risulterà attivo. Tutto ciò non integra un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 38 e 47 Cost. «sulla tutela del risparmio e l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l’ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l’altro, nella concessione di un mutuo di durata ragguardevole, all’investitore, destinato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto d’interessi» (Cass., Sez. VI – III, 30/09/2015, n. 19559; Cass., Sez. I, 29/02/2016, n. 3949; Cass., Sez. I, 3/01/2017, n. 37).