Il contratto di mutuo che prevede la contestuale costituzione della provvista in deposito cauzionale infruttifero e successivi svincoli condizionati non integra, per la sola quietanza iniziale, titolo esecutivo per l’intero importo nominale quando, secondo la valutazione complessiva del regolamento negoziale, l’obbligazione restitutoria dipende dall’effettiva disponibilità delle somme, come risulta dalla maturazione degli interessi sulle sole somme rese disponibili, dalla disciplina dell’ammortamento correlata agli svincoli e limitata agli importi effettivamente erogati, nonché dalla previsione di una commissione per la risoluzione senza svincolo.
Quando il contratto di mutuo subordina l’operatività dell’obbligazione restitutoria all’effettivo svincolo delle somme, l’espressa ricognizione della provvista utilizzata contenuta in un successivo atto modificativo consente di ravvisare, nella lettura congiunta dei due atti, un titolo esecutivo limitatamente all’importo riconosciuto; ove la pretesa eccedente richieda ulteriori accertamenti contabili e documentali non idonei, allo stato, a integrare i requisiti del titolo, la relativa efficacia esecutiva è sospesa, senza definitivo accertamento dell’inesistenza del credito eccedente.