Nota a Trib. Brindisi, 28 ottobre 2026.
Massima redazionale
Sotto il profilo dell’ipotetico obbligo d’iscrizione della società veicolo di cartolarizzazione nell’albo ex art. 106 TUB, deve rilevarsi come la categoria dei soggetti qualificabili come “Intermediari finanziari” ovvero “Altri soggetti esercenti attività finanziaria” sia espressamente individuata dall’art. 11 del D. Lgs. n. 231 del 21/11/2007; norma che non contempla le Società Veicolo di Cartolarizzazione.
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La Società Veicolo di Cartolarizzazione – che ha per oggetto sociale esclusivo la “realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti e non già la concessione di finanziamenti, con o senza il rilascio di garanzie – per la funzione peculiare che è chiamata a svolgere e per le caratteristiche strutturali connaturate al suo ruolo, non può in alcun modo essere considerata un intermediario finanziario, ma costituisce un mero veicolo finanziario atto a realizzare la separazione patrimoniale tra attività del cedente e portafoglio di crediti ceduto.
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Sotto il profilo della mancata iscrizione della società veicolo di cartolarizzazione nel diverso albo ex art. 114 TUB, e’ ravvisabile un’esclusione ex lege, sancita, cioè, normativamente, dal momento che l’art. 114.2, quale introdotto dal D.l.vo n. 116 del 2024, prevede espressamente che “2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.10, le disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017”.
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La ratio dell’esclusione delle SPV risiede, primariamente, nella circostanza che la tutela, da un lato, della stabilità del mercato e, dall’altra, dei debitori ceduti è già garantita a monte dalla legge italiana sulle cartolarizzazioni, ed, in particolare, dall’obbligo, gravante sulle spv, di nomina, ai fini della gestione, anche processuale, del credito deteriorato, di un Servicer Vigilato; prescrivendo l’art. 2, comma 6 della Legge 130/1999 che la SPV deve obbligatoriamente affidare i servizi di cassa, pagamento e riscossione – anche in via giudiziale – ad un Master Servicer, ovvero ad una banca o a un intermediario finanziario iscritto all’albo ex art. 106 TUB e – ovviamente, nella logica di un’interpretazione evolutiva della norma – deve ritenersi che equivalente alla predetta iscrizione sia quella nel nuovo albo ex art. 114, introdotto dal Dl.vo n. 116 del 2024.
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Dopo l’entrata in vigore del d.lvo n. 116 del 2024, attuativo della dir. 2167 del 2024 che ha generalizzato l’obbligo di iscrizione, prevedendo termini perentori per la stessa e circoscrivendo espressamente la gestione, anche processuale, dei crediti ai soggetti iscritti, deve ritenersi che, nell’ipotesi di inosservanza, da parte delle spv, dell’obbligo di avvalersi di soggetti iscritti nell’albo 106 o 114 Tub, sia configurabile l’improcedibilità dell’azione precettizia, prodromica all’esecuzione così come della successiva attività esecutiva, così come di qualunque iniziativa giudiziaria, se già in corso, o, in alternativa, se ancora da intraprendere, la sua inammissibilità; ciò in virtù della sopravvenuta incapacità di agire della parte che inerisce, al contempo, il piano sostanziale e quello processuale
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Ragionando a contrario, ovvero escludendo la sanzione dell’improcedibilità per i giudizi in corso, si dovrebbe ritenere che un soggetto, divenuto «inabile» ex lege a gestire, anche processualmente, un credito, agendo per la sua tutela, ordinaria o esecutiva, possa proseguire il giudizio solo perché già attivato, prima del prodursi dell’effetto legale, ma tale esito contrasterebbe con il principio per cui il processo e’ una realtà dinamica e non statica e, in quanto sequenza di atti, presuppone che le parti possano essere in grado di compierli, sotto il profilo giuridico, dal suo inizio alla sua definizione; ciò anche perché la valutazione della capacità di agire in via giudiziale in applicazione del noto principio, regolativo della successione delle norme nel tempo e valevole per gli atti di natura processuale, per cui tempus regit actum, deve essere compiuta di volta in volta, in occasione del compimento del singolo atto, né l’originaria capacità di un parte ne “ipoteca” quella futura.
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Anche in tale ambito, oggetto di normazione a livello eurounitario, da parte della Direttiva n. 2167 del 2021, al fine dell’esclusione della responsabilità dello Stato – apparato giudiziario, si impone un’esegesi delle norme interne comunitariamente orientata al rispetto della predetta direttiva la cui ratio e’ quella di liberalizzare la circolazione massiva dei crediti, contornandola di particolari garanzie, ovvero assicurando che la gestione, anche processuale, avvenga esclusivamente, ad opera di soggetti adeguatamente vigilati dall’Autorità a ciò preposta; per cui la paralisi del potere di agire in giudizio appare il solo rimedio idoneo ad evitare la compromissione dei principi eurounitari di effettività della tutela comunitaria e dell’effetto utile.
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