Nota a Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2026, n. 25052.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, affronta il tema degli obblighi informativi gravanti su Poste Italiane in relazione ai buoni fruttiferi postali e, in particolare, sulle conseguenze derivanti dalla mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA).
La pronuncia si inserisce nel recente orientamento della Suprema Corte volto ad escludere che l’omessa consegna del FIA possa fondare, in favore del sottoscrittore, una pretesa risarcitoria corrispondente al valore del credito, ormai estinto per prescrizione, quando la scadenza del buono e il conseguente dies a quo della prescrizione siano ricavabili dalla disciplina normativa della relativa serie.
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da un risparmiatore nei confronti di Poste Italiane, avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente alla prescrizione del diritto al rimborso di due buoni fruttiferi postali, sottoscritti il 13 ottobre 2001, del valore di euro 2.500,00 ciascuno. I titoli riportavano la sola dicitura «a termine», senza indicazione della serie di appartenenza e della relativa scadenza; mentre il sottoscrittore deduceva di non avere ricevuto, al momento dell’acquisto, il Foglio Informativo Analitico contenente le caratteristiche dell’investimento. Recatosi presso Poste Italiane nel luglio 2020 per ottenere il rimborso, gli veniva opposta l’intervenuta prescrizione.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda, mentre il Tribunale di Milano, in riforma della decisione, condannava Poste Italiane al pagamento di euro 5.000,00 a titolo risarcitorio, ritenendo che la mancata consegna del FIA avesse impedito al risparmiatore di conoscere la scadenza dei titoli e, conseguentemente, di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso. Secondo il giudice di merito, la consegna del FIA costituiva un momento fondamentale e imprescindibile dell’adempimento degli obblighi informativi gravanti sul collocatore e spettava a Poste Italiane dimostrare l’avvenuta consegna, secondo i principi in materia di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
La Suprema Corte, tuttavia, non condivide tale impostazione e accoglie il ricorso di Poste Italiane, ritenendo logicamente preliminare la questione relativa all’effettiva rilevanza giuridica della mancata consegna del FIA rispetto al danno lamentato. La Corte osserva, infatti, che il contenuto del rapporto relativo ai buoni fruttiferi postali è etero-integrato dalle disposizioni dei decreti ministeriali che disciplinano le singole serie, i quali costituiscono la fonte normativa delle caratteristiche del titolo e sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Ne consegue che la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, anche ove effettivamente verificatasi e anche ove configurabile quale inadempimento dell’obbligo gravante su Poste Italiane, non è di per sé idonea a impedire al sottoscrittore di conoscere la disciplina applicabile al titolo, compresa la relativa scadenza.
Nel caso di specie, i buoni appartenevano alla serie «AA2», emessa sulla base del decreto ministeriale del 29 marzo 2001, che prevedeva una durata di sette anni.
L’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 stabiliva, inoltre, che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivessero decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo. Dunque, la disciplina normativa consentiva di individuare la scadenza del buono e, conseguentemente, il dies a quo del termine prescrizionale.
Orbene, si esclude che la mancata consegna del FIA possa essere considerata la causa dell’estinzione del diritto al rimborso.
La decisione si pone in continuità con quanto già affermato dalla stessa Prima Sezione con la recente Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 3686, espressamente richiamata dalla pronuncia in commento. In tale occasione la Suprema Corte aveva affermato che, «in materia di buoni postali fruttiferi, l’omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex. art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore – il quale lamenti di non essere stato, conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli – non determina l’insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione».
Dunque, la Cassazione conferma e rafforza tale principio, ribadendo che l’omissione informativa non è causalmente sufficiente a trasformare la prescrizione del credito in un danno risarcibile.
Parimenti, la Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2026, n. 5384, quale successivo arresto conforme, aveva già chiarito che gli obblighi informativi previsti dal D.M. 19 dicembre 2000 assolvono una funzione essenzialmente riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione e che la disciplina dei buoni, in quanto eterointegrata dalle previsioni normative relative alla singola serie, consente di individuare la scadenza, anche indipendentemente dalla consegna del FIA.
La stessa decisione aveva, inoltre, escluso che una condotta meramente colposa dell’intermediario potesse configurare un impedimento giuridico idoneo a sospendere la prescrizione.
Significativo è, poi, il richiamo alla Cass. civ., Sez. Unite, n. 3963/2019, che la Suprema Corte utilizza per ribadire la particolare natura dei buoni fruttiferi postali. Le Sezioni Unite hanno, infatti, riconosciuto ai buoni la natura di documenti di legittimazione e hanno valorizzato il meccanismo di etero-integrazione normativa del rapporto, con conseguente prevalenza della disciplina risultante dai decreti ministeriali rispetto alle indicazioni eventualmente riportate sul titolo.
Inoltre, il risparmiatore aveva tentato di ricondurre la vicenda anche alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette e agli obblighi di informazione posti a tutela del consumatore. La Suprema Corte esclude, tuttavia, che tali argomentazioni possano trovare ingresso nel giudizio, sia perché nuove, sia perché estranee al perimetro della controversia così come originariamente dedotta (cfr. Cass. n. 21905/2025).
Nella medesima prospettiva viene esaminato il richiamo al provvedimento AGCM del 18 ottobre 2022 e alla successiva sentenza TAR Lazio n. 15916 del 1° settembre 2025. Secondo la Corte, tali provvedimenti non possono assumere rilievo decisivo nella controversia, anche perché l’accertamento amministrativo riguardava buoni emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2004, quando non sussisteva più l’obbligo di consegna del FIA. Infatti, l’accertamento di una pratica commerciale scorretta non produce automaticamente conseguenze sul singolo rapporto contrattuale.
Orbene, la pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce definitivamente, nell’attuale orientamento della Prima Sezione, che l’obbligo di consegna del FIA non può essere confuso con la fonte della disciplina del rapporto. Il FIA svolge una funzione informativa e riepilogativa, ma la disciplina relativa a durata, scadenza e prescrizione del buono, deriva dai decreti ministeriali che regolano la specifica serie e che integrano automaticamente il contenuto contrattuale. La mancata consegna del documento può, dunque, eventualmente assumere rilievo sotto il profilo dell’inadempimento dell’obbligo informativo, ma non determina automaticamente un danno risarcibile pari al credito prescritto.
Il punto centrale della decisione è, pertanto, individuato dalla Corte nell’assenza del nesso causale tra la mancata consegna del FIA e la perdita del diritto di rimborso. Anche qualora si ammetta l’inadempimento di Poste Italiane, non può ritenersi che tale omissione abbia impedito al risparmiatore di conoscere la disciplina applicabile al titolo e, soprattutto, non può essere considerata causa dell’intervenuta prescrizione. La Corte parla, significativamente, di una «inconfigurabilità già in astratto» del nesso di causalità tra l’inadempimento dedotto e il danno lamentato.
La pronuncia n. 25052/2026 si pone, dunque, come ulteriore tassello di un orientamento che tende a circoscrivere le conseguenze della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, distinguendo nettamente l’eventuale violazione dell’obbligo informativo dalla disciplina della prescrizione del diritto al rimborso.
L’esigenza di garantire una corretta informazione al risparmiatore non può tradursi, secondo la Suprema Corte, nell’automatica neutralizzazione degli effetti della prescrizione, né nella trasformazione del credito prescritto in una pretesa risarcitoria di equivalente valore.
La disciplina dei buoni, infatti, è quella risultante dalle fonti normative che regolano la singola emissione e che, attraverso il meccanismo di eterointegrazione, entrano a far parte del contenuto del rapporto.
La decisione segna, così, un ulteriore consolidamento dell’indirizzo inaugurato da Cass. n. 3686/2026 e seguito da Cass. n. 5384/2026, ponendo al centro della valutazione non la sola violazione dell’obbligo informativo, ma la verifica della concreta e giuridicamente rilevante relazione causale tra tale violazione e il danno lamentato. Ne deriva che, quando la scadenza del buono sia ricavabile dalla disciplina normativa della serie di appartenenza, la mancata consegna del FIA non può, per il solo fatto di essersi verificata, fondare una domanda risarcitoria corrispondente al capitale, ormai prescritto.
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Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).