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Nota a Trib. Foggia, Sez. feriale, 25 agosto 2026, n. 218.

di Francesco Di Biase

Avvocato

di Raffaele Di Biase

Avvocato

Il Tribunale di Foggia ha rigettato il reclamo proposto dal creditore contro l’ordinanza di estinzione di una procedura esecutiva sospesa ai sensi dell’art. 20 della legge n. 44/1999. Il Collegio ha affermato che la sospensione, pur avendo natura speciale rispetto all’art. 623 c.p.c., produce gli effetti propri della sospensione ordinaria: cessata la misura, il creditore deve riassumere il processo nel termine previsto dall’art. 627 c.p.c. La cessazione è legalmente conoscibile per il solo spirare del termine biennale e non richiede una specifica comunicazione. È inoltre inefficace l’istanza depositata quando la procedura è ancora sospesa, poiché non determina la riattivazione del processo e non preserva il creditore dalla successiva estinzione.

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Sommario: 1. La vicenda processuale. – 2. La natura speciale della sospensione e gli effetti sulla procedura esecutiva. – 3. Il termine biennale e la conoscenza legale della sua cessazione. – 4. L’inefficacia della riassunzione proposta durante la sospensione. – 5. La decisione e le sue ricadute operative.

 

1. La vicenda processuale.

La decisione del Tribunale di Foggia interviene all’esito di una procedura esecutiva immobiliare risalente al 2016. Nel corso dell’esecuzione, con provvedimento del 17 aprile 2023, il Giudice dell’esecuzione disponeva la sospensione ai sensi dell’art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sulla base del parere favorevole espresso dalla Procura della Repubblica in favore della debitrice, riconosciuta quale vittima di usura.

Mentre la causa sospensiva era ancora operante, il creditore depositava, in data 28 dicembre 2023, un’istanza denominata di riassunzione. All’udienza del 9 gennaio 2025, tuttavia, il Giudice dell’esecuzione prendeva atto della perdurante sospensione e dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta. L’istanza, pertanto, non determinava alcuna riattivazione del processo esecutivo.

Una volta decorso il periodo massimo di sospensione, i debitori esecutati chiedevano l’estinzione della procedura per mancata tempestiva riassunzione. Con ordinanza del 25 luglio 2026 il Giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza, dichiarava estinto il procedimento e ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Il creditore proponeva reclamo ai sensi dell’art. 630, terzo comma, c.p.c., sostenendo, da un lato, che il termine per la riassunzione non potesse decorrere in assenza di una comunicazione formale della cessazione della sospensione e, dall’altro, che l’istanza già depositata dovesse comunque escludere ogni inerzia. Contestava, inoltre, l’applicazione del termine biennale, invocando il previgente limite di trecento giorni.

 

2. La natura speciale della sospensione e gli effetti sulla procedura esecutiva.

Il primo passaggio della sentenza riguarda la qualificazione della misura prevista dall’art. 20 della legge n. 44/1999. Richiamando Cass. Civ., Sez. Un., n. 21854/2017, il Collegio la definisce una sospensione di natura speciale rispetto allo schema dell’art. 623 c.p.c.: il Giudice dell’esecuzione non dispone liberamente della misura e può esercitare soltanto un controllo limitato sui suoi effetti. La fonte della sospensione, infatti, risponde alla specifica finalità di proteggere la vittima di usura dall’immediata aggressione esecutiva del patrimonio.

La specialità della fonte non sottrae però il processo alle regole che ne governano la fase successiva. Quanto agli effetti processuali, la misura mantiene la struttura di una ordinaria sospensione dell’esecuzione: il procedimento rimane quiescente e, quando viene meno la causa sospensiva, spetta al creditore promuoverne la riassunzione. Trova quindi applicazione l’art. 627 c.p.c., che pone a carico della parte interessata un termine di sei mesi decorrente dalla cessazione della causa di sospensione.

Il principio è di immediata rilevanza pratica. La sospensione non comporta la cancellazione automatica della procedura, ma neppure consente al creditore di attendere indefinitamente: terminata la protezione temporanea accordata dalla legge, l’impulso processuale deve essere nuovamente e tempestivamente esercitato. In mancanza, l’inattività conduce all’estinzione.

 

3. Il termine biennale e la conoscenza legale della sua cessazione.

Il Tribunale risolve in modo netto anche la questione relativa alla durata della misura. Alla sospensione disposta nel 2023 si applica la disciplina introdotta dall’art. 38-bis del decreto-legge n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018, che ha sostituito il precedente termine di trecento giorni con quello massimo di due anni. Poiché il provvedimento era successivo alla riforma, il Collegio esclude ogni possibilità di applicare la disciplina previgente.

In assenza di ulteriori proroghe, la sospensione doveva dunque considerarsi cessata, al più tardi, il 17 aprile 2025. Da tale momento decorreva l’onere di riassunzione previsto dall’art. 627 c.p.c. Né il creditore poteva subordinare l’inizio del termine alla ricezione di una nuova comunicazione da parte dell’ufficio giudiziario o della Procura.

La sentenza individua infatti nello spirare del termine fissato dalla legge il fatto dal quale discende la conoscenza legale della cessazione della misura. Non occorre un atto ulteriore che dichiari ciò che la legge ha già predeterminato. Semmai, osserva il Collegio, dovrebbe essere comunicata l’eventuale proroga: in difetto di essa, la sospensione deve ritenersi cessata.

La soluzione impedisce che la durata della quiescenza processuale venga rimessa all’incertezza di una comunicazione priva di espressa previsione normativa. Il dies a quo è oggettivo e calcolabile; il creditore, quale parte interessata alla prosecuzione, deve sorvegliarlo e attivarsi senza attendere un avviso ad hoc.

 

4. L’inefficacia della riassunzione proposta durante la sospensione.

Particolarmente significativo è il passaggio dedicato all’istanza del 28 dicembre 2023. Il creditore aveva sostenuto che quel deposito fosse sufficiente a dimostrare l’assenza di inerzia e a conservare l’efficacia della procedura. Il Tribunale conferma, invece, la valutazione già espressa dal Giudice dell’esecuzione: un’istanza proposta quando la sospensione è ancora in corso non è idonea a produrre effetti, perché non può riattivare un processo che la legge mantiene in stato di quiescenza.

La riassunzione presuppone che la causa sospensiva sia cessata. Non costituisce, quindi, una prenotazione dell’attività futura, né un atto destinato a diventare automaticamente efficace allo scadere della misura. L’iniziativa anticipata resta priva di effetti e non esonera il creditore dal compiere, nel momento processualmente corretto, un nuovo e valido atto di impulso.

Ne deriva che la diligenza non può essere valutata sul piano meramente soggettivo. Non è sufficiente aver manifestato in passato l’intenzione di proseguire; occorre che l’atto sia depositato quando può giuridicamente conseguire il risultato della riattivazione. In difetto di una tempestiva iniziativa successiva alla cessazione della sospensione, l’estinzione è la conseguenza processuale dell’omesso impulso.

 

5. La decisione e le sue ricadute operative.

Su tali premesse, il Tribunale di Foggia ha rigettato il reclamo e ha confermato la piena legittimità dell’ordinanza di estinzione. È rimasto così fermo anche l’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento disposto dal Giudice dell’esecuzione.

La pronuncia offre una regola operativa chiara: la sospensione prevista a tutela della vittima di usura non può essere neutralizzata da una riassunzione prematura e, una volta cessata per decorso del termine di legge, non occorre alcuna ulteriore comunicazione per far sorgere l’onere del creditore. Da quel momento, l’iniziativa e il rischio dell’inerzia tornano interamente in capo a chi intende proseguire l’esecuzione.

Il risultato processuale assume particolare rilievo perché rende effettiva, e non soltanto formale, la protezione accordata dall’art. 20 della legge n. 44/1999. Il biennio di sospensione non è uno spazio nel quale il creditore possa depositare anticipatamente un atto da utilizzare in futuro; è una fase di autentica quiescenza, alla cui conclusione la prosecuzione deve essere richiesta nei modi e nei tempi stabiliti dal codice. Se ciò non avviene, la procedura non può restare indefinitamente pendente: si estingue, il pignoramento viene cancellato e il debitore riacquista la piena disponibilità dei beni.

È questo il dato più incisivo della decisione: la tutela della vittima di usura non si esaurisce nella temporanea sospensione dell’aggressione esecutiva, ma produce conseguenze definitive quando il creditore non esercita tempestivamente l’impulso richiesto dalla legge. Un’istanza anticipata non vale come riserva di efficacia e il silenzio dell’ufficio non prolunga i termini. L’inerzia successiva alla cessazione della misura chiude l’esecuzione.

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