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La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24754 del 25 agosto 2026, torna sul tema della concessione abusiva del credito e ne affronta un profilo di particolare rilievo nella verifica del passivo: i poteri del giudice chiamato a valutare il credito derivante da finanziamenti che la curatela assume essere stati erogati in presenza di una condotta illecita della banca. La decisione assume interesse anche sotto un ulteriore versante: la cessione del credito non sterilizza i vizi del titolo originario, sicché il cessionario subentra in una posizione che resta esposta alle contestazioni relative alla validità del finanziamento e alla stessa esistenza della pretesa restitutoria.

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1. Il caso.

La controversia trae origine dalla domanda di ammissione al passivo proposta dalla cessionaria di crediti derivanti da finanziamenti bancari. La curatela contestava la fondatezza della pretesa, deducendo che le erogazioni erano state effettuate in un contesto nel quale la situazione di insolvenza dell’impresa sarebbe stata già manifesta e prospettando, pertanto, l’illiceità della condotta della banca finanziatrice, la nullità dei contratti e l’eventuale operatività dell’art. 2035 c.c. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; il tribunale, in sede di opposizione, aveva invece ammesso il credito in chirografo, ritenendo di non poter accertare incidentalmente le condotte illecite attribuite alla banca cedente, estranea al giudizio.

La Cassazione censura tale impostazione. Il carattere endoconcorsuale dell’accertamento e l’assenza della banca originaria non impediscono al giudice della verifica del passivo di conoscere, in via incidentale, dei fatti necessari a stabilire se il credito azionato esista e sia opponibile alla massa.

 

2. L’accertamento incidentale dell’illiceità della concessione del credito.

Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda l’ampiezza dei poteri cognitori del giudice delegato e del tribunale fallimentare. Secondo la Corte, le regole della verifica dei crediti attribuiscono al giudice tutti i poteri istruttori e decisori necessari per stabilire se l’erogazione dei finanziamenti possa integrare un fatto illecito e quali conseguenze tale accertamento produca sul titolo posto a fondamento della domanda di ammissione.

L’accertamento può essere compiuto anche attraverso elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti. Non occorre, dunque, che l’illiceità sia stata previamente accertata in altra sede né che la banca cedente partecipi necessariamente al giudizio concorsuale: ciò che rileva è la verifica incidentale dei presupposti da cui dipende l’esistenza del credito fatto valere nei confronti della massa.

La soluzione è coerente con la funzione stessa della verifica del passivo. Quando la curatela contesta il titolo contrattuale, il giudice non può limitarsi a prendere atto dell’apparente esistenza del finanziamento, ma deve pronunciarsi sulle eccezioni che incidono sulla validità del rapporto e sulla conseguente pretesa restitutoria. Il rifiuto di esaminare tali questioni si traduce, secondo la Corte, in un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.

 

3. Dall’abusiva concessione alla possibile nullità del finanziamento.

L’ordinanza si colloca nel più ampio percorso giurisprudenziale che ha progressivamente spostato l’attenzione dalla sola responsabilità risarcitoria della banca alle conseguenze che l’illiceità dell’erogazione può produrre sul contratto di finanziamento. Il punto non è affermare che ogni credito concesso a un’impresa in difficoltà sia nullo: il finanziamento a un’impresa in crisi può essere fisiologico e, in numerosi casi, funzionale al risanamento. Occorre invece verificare in concreto se l’erogazione, per modalità, contesto e consapevolezza dell’intermediario, costituisca espressione di una condotta illecita.

Qualora tale accertamento conduca a ravvisare la violazione di norme imperative, viene in rilievo la possibile nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c. La conseguenza è radicale: la questione non riguarda più soltanto l’eventuale obbligo della banca di risarcire il danno provocato dall’aggravamento del dissesto, ma investe il titolo stesso sul quale si fonda la domanda di restituzione.

 

4. Nullità e restituzione: il ruolo dell’art. 2035 c.c.

La nullità del contratto, isolatamente considerata, non comporta necessariamente che chi abbia eseguito una prestazione resti privo di tutela restitutoria. Proprio per questo la Cassazione indica al giudice del rinvio un secondo livello di verifica: occorre stabilire se le somme erogate, oltre a essere state attribuite in forza di un titolo nullo, costituiscano una prestazione eseguita in offesa al buon costume ai sensi dell’art. 2035 c.c.

È questo il profilo potenzialmente più incisivo della decisione. Se ne ricorressero i presupposti, l’effetto non sarebbe soltanto la caducazione del titolo contrattuale, ma potrebbe venire meno anche la possibilità di ottenere la restituzione di quanto erogato. La Corte non afferma automaticamente l’irripetibilità delle somme in ogni ipotesi di concessione abusiva: impone, però, che il giudice affronti espressamente la questione e verifichi se il caso concreto ricada nell’ambito applicativo dell’art. 2035 c.c.

 

5. La cessione del credito non elimina i vizi del titolo.

Particolarmente significativa è la posizione del cessionario. La Cassazione chiarisce che il credito viene trasferito con gli eventuali vizi del relativo titolo costitutivo. La cessione modifica il soggetto attivo del rapporto, ma non può trasformare in valido un credito che, per ragioni inerenti al rapporto originario, sia inesistente, nullo o comunque non ripetibile.

Ne deriva una conseguenza pratica di rilievo per le operazioni di cessione di portafogli deteriorati: l’acquirente non può fare affidamento sulla cessione come fattore di neutralizzazione delle eccezioni relative all’origine del credito. Se il finanziamento è contestato per una condotta illecita dell’originator, tali questioni possono riemergere nella verifica del passivo e incidere direttamente sull’ammissione del cessionario.

 

6. Le ricadute nella verifica del passivo.

Sul piano processuale, la pronuncia rafforza il ruolo della curatela nella contestazione dei crediti bancari. In presenza di elementi idonei a prospettare una concessione illecita del credito, la curatela può sollevare l’eccezione relativa alla nullità del titolo e chiedere al giudice di verificare anche l’eventuale irripetibilità delle somme. Il giudice, a sua volta, non può sottrarsi all’esame sul presupposto che sarebbe necessario un autonomo giudizio nei confronti della banca.

La decisione incide così sull’ordine logico delle questioni. Prima ancora di discutere il rango, l’esistenza delle garanzie o la collocazione del credito, occorre stabilire se esista un credito restitutorio suscettibile di essere ammesso al passivo. La validità del titolo diviene pertanto una questione pregiudiziale rispetto alla graduazione della pretesa.

 

7. Profili applicativi per banche e cessionari.

La portata dell’ordinanza non è circoscritta alla singola controversia. Per gli intermediari, essa conferma l’importanza della corretta valutazione del merito creditizio e della tracciabilità delle ragioni economico-finanziarie che giustificano l’erogazione o il mantenimento del sostegno a un’impresa in difficoltà. La distinzione tra credito funzionale al risanamento e credito meramente dilatorio del dissesto assume rilievo non soltanto sul piano della responsabilità, ma potenzialmente sulla stessa tenuta del contratto.

Per i cessionari, la pronuncia richiama invece l’esigenza di una due diligence che non si arresti all’esistenza formale del contratto, delle garanzie e della documentazione contabile. Nei portafogli caratterizzati da esposizioni verso imprese successivamente assoggettate a procedure concorsuali, assume rilievo anche l’analisi delle circostanze nelle quali il credito è stato originato, rinnovato o incrementato.

 

8. Cass. n. 24754/2026 nel quadro della giurisprudenza di legittimità del 2026.

La portata dell’ordinanza n. 24754/2026 emerge con maggiore chiarezza se la decisione viene letta insieme alle pronunce depositate dalla Prima Sezione civile l’11 giugno 2026. Queste decisioni non affermano un automatismo tra concessione abusiva del credito e nullità del finanziamento; costruiscono, piuttosto, una sequenza di verifiche che muove dalla qualità dell’istruttoria bancaria, passa attraverso la distinzione tra illecito risarcitorio e invalidità negoziale e giunge, nei casi più gravi, all’accertamento incidentale della fattispecie penale e alle conseguenze restitutorie.

Cass. n. 19262/2026 si colloca sul versante logicamente preliminare della valutazione del merito creditizio. La Corte riconduce la diligenza dell’intermediario alla clausola generale della diligenza professionale e richiede una valutazione concreta della situazione economico-finanziaria del richiedente. La posizione fiscale dell’impresa costituisce uno degli elementi rilevanti dell’istruttoria, senza che possa tuttavia trasformarsi in un rigido automatismo documentale. Il principio è importante anche ai fini dell’abusiva concessione: prima di qualificare come illecita l’erogazione occorre ricostruire quale conoscenza della situazione del debitore la banca avesse o avrebbe dovuto avere usando la diligenza professionale esigibile.

Cass. n. 19264/2026 chiarisce il rapporto tra la violazione del principio di sana e prudente gestione, di cui all’art. 5 TUB, e la validità del finanziamento. La mera inosservanza delle regole prudenziali può fondare una responsabilità risarcitoria, ma non determina, di per sé, la nullità del contratto. La nullità può invece venire in considerazione quando alla violazione delle regole di condotta si accompagni la violazione di norme penali imperative, con una qualificazione della vicenda che investa direttamente il contratto.

Il medesimo discrimine è sviluppato da Cass. n. 19276/2026. La concessione di credito a un’impresa in crisi o insolvente, anche se effettuata in violazione delle regole di sana e prudente gestione, non rende automaticamente nullo il finanziamento. L’ordinamento dispone, in via ordinaria, rimedi risarcitori o di inefficacia a tutela dei soggetti pregiudicati. Il salto dalla responsabilità all’invalidità richiede un quid pluris: la stipulazione deve inserirsi in una fattispecie delittuosa o assumere i caratteri del reato-contratto, accertabile incidenter tantum dal giudice e rilevante ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.

Cass. n. 19302/2026 completa questo percorso sul terreno della verifica del passivo. In presenza di finanziamenti concessi a un’impresa insolvente — anche se assistiti da garanzia pubblica — il giudice non può arrestarsi alla constatazione dell’esistenza formale dei contratti o escludere in astratto l’incidenza dell’erogazione sull’aggravamento del dissesto. Deve verificare concretamente le fattispecie delittuose prospettate dalla curatela, compreso l’eventuale concorso dell’extraneus bancario nei reati fallimentari, nonché l’eventuale intento funzionale predatorio. In tale contesto assume rilievo anche l’art. 2035 c.c.: una volta accertata la nullità, resta da stabilire se la prestazione sia stata eseguita in offesa al buon costume e se, conseguentemente, operi la regola della soluti retentio.

L’ordinanza n. 24754/2026 rappresenta, dunque, un ulteriore sviluppo applicativo di questa linea. La Corte non modifica il principio secondo cui l’abusiva concessione non comporta, da sola, nullità; rafforza però i poteri-doveri del giudice concorsuale nell’accertamento dei presupposti della nullità. Il giudice delegato e il tribunale dell’opposizione possono accertare incidentalmente l’illiceità penale dell’erogazione anche sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e anche quando la banca originaria non sia parte del giudizio. L’accertamento è funzionale non a pronunciare una condanna penale, ma a stabilire se il titolo negoziale posto a fondamento dell’insinuazione sia valido e se esista una pretesa restitutoria opponibile alla massa.

A ciò si aggiunge il profilo della cessione. La n. 24754/2026 rende esplicito che il trasferimento del credito non interrompe la catena delle eccezioni inerenti al titolo: il cessionario acquista il credito nella consistenza giuridica che esso aveva in capo al cedente. Pertanto, se il finanziamento è nullo o se, ricorrendo i presupposti dell’art. 2035 c.c., manca una pretesa restitutoria azionabile, la cessione non può creare un credito che non esisteva o renderlo immune dai vizi genetici del rapporto.

Il quadro comparativo può essere sintetizzato nei seguenti termini:

Pronuncia

Profilo centrale

Principio

Rilievo per Cass. 24754/2026

Cass. 19262/2026

Merito creditizio

Valutazione concreta e diligente della situazione dell’impresa; la posizione fiscale è elemento rilevante, senza automatismi.

Definisce il parametro istruttorio da cui può emergere la conoscenza, effettiva o esigibile, dello stato del debitore.

Cass. 19264/2026

Sana e prudente gestione

La violazione dell’art. 5 TUB non produce da sola nullità; occorre un ulteriore profilo di illiceità qualificata.

Esclude l’equazione automatica tra credito imprudente e contratto nullo.

Cass. 19276/2026

Abusiva concessione e nullità

L’abusività genera ordinariamente responsabilità; la nullità richiede che la stipulazione integri una fattispecie delittuosa/reato-contratto.

Fissa il discrimine che il giudice del passivo deve applicare.

Cass. 19302/2026

Accertamento del reato e art. 2035 c.c.

Il giudice deve verificare in concreto la fattispecie penale prospettata e, se pertinente, le conseguenze restitutorie e la soluti retentio.

Anticipa il nesso tra accertamento incidentale, nullità ed eventuale irripetibilità.

Cass. 24754/2026

Poteri del giudice e credito ceduto

Accertamento incidentale possibile anche per indizi; la cessione trasferisce il credito con i vizi del titolo.

Porta i principi precedenti sul terreno probatorio e sulla posizione del cessionario.

 

Letta unitariamente, la giurisprudenza del 2026 delinea quindi una progressione precisa: valutazione diligente del merito creditizio → eventuale abusività dell’erogazione → responsabilità risarcitoria come regola → nullità soltanto in presenza di un’illiceità negoziale qualificata → accertamento incidentale della fattispecie penale → verifica dell’art. 2035 c.c. → effetti sull’ammissione al passivo → opponibilità dei vizi anche al cessionario. È proprio in quest’ultimo passaggio che la n. 24754/2026 aggiunge un tassello di particolare rilievo sistematico.

 

9. Considerazioni conclusive.

Cass. n. 24754/2026 contribuisce a definire con maggiore nettezza le conseguenze concorsuali della concessione illecita del credito. Il principio di fondo è che il giudice della verifica del passivo deve poter esaminare tutti i fatti che incidono sull’esistenza del credito, compresa l’eventuale illiceità della condotta della banca erogatrice.

Il dato più rilevante è la concatenazione delle possibili conseguenze: accertamento incidentale dell’illecito, possibile nullità del finanziamento per violazione di norme imperative, verifica dell’eventuale applicabilità dell’art. 2035 c.c. e opponibilità di tali vizi anche al cessionario. In questa prospettiva, la concessione abusiva del credito non si esaurisce più necessariamente in un problema di responsabilità risarcitoria, ma può incidere sulla stessa esistenza della pretesa creditoria insinuata al passivo.

È tuttavia essenziale evitare automatismi: la pronuncia non stabilisce che ogni finanziamento concesso a un’impresa insolvente sia nullo né che ogni somma erogata sia irripetibile. Richiede un accertamento in concreto, fondato sulle specifiche circostanze dell’erogazione e sulla qualificazione giuridica della condotta. Proprio questa verifica rappresenta, dopo l’ordinanza in commento, uno dei passaggi centrali nel contenzioso relativo ai crediti bancari insinuati nelle procedure concorsuali.

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