1 min read

Nota a App. Bologna, 14 luglio 2026, n. 1833.

Massima redazionale

Il necessario ricalcolo, seppure limitato all’anatocismo, impone di analizzare il primo motivo di appello principale rubricato “errata valutazione circa la natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse di conto in base al criterio del c.d. “saldo banca”. Mancata adozione del criterio del c.d. “saldo rettificato”, con cui l’appellante si duole del fatto che la consulente, nel qualificare la natura delle rimesse, abbia utilizzato il saldo risultante dagli estratti conto (c.d. saldo banca) anziché il saldo depurato da tutte le annotazioni e le competenze illegittimamente addebitate dall’istituto di credito (c.d. saldo rettificato).

Osserva la Corte fiorentina che per giurisprudenza consolidata “nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito[1].

Pertanto, l’errore metodologico in cui è incorso il primo giudice incide sull’intero elaborato peritale e per quanto di interesse inciderebbe anche sul ricalcolo necessario all’attualità.

Ne consegue la necessità di rimettere la causa in istruttoria disponendo l’integrazione della CTU, affinché la consulente proceda alla rideterminazione dei rapporti di dare/avere e determini il saldo del c/c assumendo quale base di computo il saldo rettificato dell’anatocismo, conformemente ai principi sopra richiamati.

 

 

 

 

_________________________________________________________________

[1] Cfr. Cass. n. 9203/2025.

Seguici sui social: