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di Monica Mandico

Mandico & Partners

La modifica dell’art. 124-bis TUB operata dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, ha inciso indirettamente sul contenuto dell’art. 69 CCII, pur senza alterarne la formulazione letterale. Il rinvio operato dall’art. 69, comma 2, ai “principi” dell’art. 124-bis TUB assume infatti carattere sostanzialmente mobile: mutando il contenuto della norma bancaria richiamata, muta anche il precetto concorsuale che limita il potere oppositivo del creditore che abbia concesso credito in modo irresponsabile. Il contributo esamina il significato sistematico di tale trasformazione, valorizzando il nesso tra merito creditizio, favor debitoris e funzione della relazione dell’OCC. L’analisi si confronta con i principali arresti giurisprudenziali, di merito e di legittimità, che hanno chiarito, da un lato, la portata della preclusione ex art. 69, comma 2, CCII e, dall’altro, la persistente autonomia del giudizio sulla colpa grave del debitore.

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Sommario: 1. Premessa: il mutamento normativo per rinvio mobile. – 2. La riscrittura dell’art. 124-bis TUB: verso un paradigma di responsible lending. – 3. L’impatto sull’art. 69, co. 2, CCII: la preclusione processuale del creditore. – 4. Il favor debitoris nel sistema del sovraindebitamento: la limitazione della colpa ostativa. – 5. La giurisprudenza di merito e l’inammissibilità delle opposizioni sulla convenienza. – 6. La distinzione dei piani di colpa nella giurisprudenza di legittimità. – 7. La funzione nevralgica dell’OCC nella ricostruzione dei fatti. – 8. Il perimetro della preclusione: convenienza vs. legittimità. – 9. Osservazioni conclusive. – 10. Apparato di massime giurisprudenziali.

 

1. Premessa: il mutamento normativo per rinvio mobile.

L’art. 69 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) non è cambiato nella sua formulazione letterale, ma è mutato nel suo contenuto normativo per effetto della riscrittura dell’art. 124-bis del Testo Unico Bancario (TUB)[1] (1). La disposizione concorsuale continua infatti a rinviare ai “principi” dell’art. 124-bis TUB; e, poiché tali principi sono oggi più articolati e rigorosi a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, si è modificato anche il contenuto applicativo del precetto che limita il potere di opposizione del creditore[2] (2).

Il testo dell’art. 69, comma 2, CCII resta fermo:

“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’ articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , non puo’ presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”[3] (3)

La novità, dunque, non risiede nel testo dell’art. 69, ma nell’oggetto del suo rinvio. È in questo senso che la disposizione può essere definita, oggi, “nuova”: la formula verbale è la stessa, ma i principi richiamati sono divenuti più esigenti e più chiaramente orientati alla prevenzione del sovraindebitamento.

 

2. La riscrittura dell’art. 124-bis TUB: verso un paradigma di responsible lending.

Il nuovo art. 124-bis TUB, come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, impone al finanziatore una valutazione approfondita del merito creditizio e precisa che essa va svolta non solo in funzione di sana e prudente gestione, ma anche nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e fenomeni di sovraindebitamento[4] (4).

L’impostazione coincide con la logica della direttiva (UE) 2023/2225, la quale afferma che la valutazione del merito creditizio deve essere proporzionata e svolta “nell’interesse del consumatore”[5] (5). Il legislatore europeo e quello interno convergono dunque su un punto: il merito creditizio non è solo un presidio di tutela del finanziatore, ma anche una regola di protezione del consumatore.

Va ricordato che la disciplina transitoria prevede che l’adeguamento avvenga entro il 20 novembre 2026 (o termine successivo), mantenendo applicabili le disposizioni previgenti ai contratti stipulati prima di tale scadenza (4). Ciò non impedisce, tuttavia, di cogliere già oggi il nuovo orientamento sistematico della disciplina.

 

3. L’impatto sull’art. 69, co. 2, CCII: la preclusione processuale del creditore.

Trasferito sul terreno concorsuale, questo mutamento implica che il creditore non è più censurabile soltanto quando abbia svolto un’istruttoria sommaria. Oggi la violazione rilevante riguarda il mancato rispetto di un modello di credito responsabile. La giurisprudenza unionale aveva già anticipato questa traiettoria, ritenendo compatibile con il diritto europeo una normativa nazionale che imponga al creditore di astenersi dal concludere il contratto quando non possa ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di adempiere[6] (6).

L’art. 69, comma 2, CCII diventa dunque il punto in cui la violazione del responsible lending produce una conseguenza processuale: il creditore professionalmente negligente non può opporsi alla convenienza della proposta.

 

4. Il favor debitoris nel sistema del sovraindebitamento: la limitazione della colpa ostativa.

L’art. 69 CCII esprime una duplice opzione di politica legislativa. Da un lato, restringe l’area della non meritevolezza, escludendo l’accesso alla procedura solo in presenza di colpa grave, malafede o frode del debitore. Dall’altro, limita il potere oppositivo del creditore.

La giurisprudenza di merito ha colto chiaramente questo riequilibrio. La Corte d’appello dell’Aquila ha sottolineato che, a seguito della novella del 2020, il novero delle condotte ostative è ormai limitato a situazioni integranti “quanto meno colpa grave, se non dolo”[7]. In questa prospettiva, il favor debitoris non è un atteggiamento indulgente verso il debitore, ma il risultato di una più corretta distribuzione delle responsabilità tra consumatore e finanziatore.

 

5. La giurisprudenza di merito e l’inammissibilità delle opposizioni sulla convenienza.

La giurisprudenza più recente conferma che l’art. 69, comma 2, CCII opera come una vera e propria preclusione processuale nei confronti del creditore che abbia violato il merito creditizio.

Il Tribunale di Cagliari ha affermato in modo netto che, una volta accertata la violazione dell’art. 124-bis TUB, l’opposizione del creditore è inammissibile. La decisione valorizza l’analisi dettagliata e cronologica svolta dal Gestore, dalla quale emergeva che il finanziatore, pur avendo rapporti in essere con il consumatore, aveva continuato a erogare credito “senza alcuna valutazione della sostenibilità finanziaria”[8].

Nella stessa direzione, la Corte d’appello dell’Aquila ha ritenuto inammissibile il reclamo del creditore relativo alla convenienza del piano, proprio in ragione della condotta accertata a suo carico (7).

Particolarmente incisivo è il Tribunale di Torre Annunziata, secondo cui l’eventuale reticenza del consumatore non integra una condotta fraudolenta e non esonera il finanziatore dal compiere una prudente e diligente valutazione autonoma, non potendo limitarsi ad “accettare supinamente e senza verifiche le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo”. Ne consegue che l’opposizione del creditore colpevole è da ritenersi tamquam non esset[9].

 

6. La distinzione dei piani di colpa nella giurisprudenza di legittimità.

Il punto più delicato riguarda il rapporto tra il giudizio sulla colpa del debitore e quello sulla condotta del creditore. La Corte di cassazione, pur non essendo rinvenibile nelle fonti fornite una pronuncia diretta sul “nuovo” art. 124-bis, ha in passato chiarito che i due profili di colpa restano distinti e possono coesistere.

In questo senso, è utile la sentenza della Corte d’appello di Lecce, la quale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che la preclusione ex art. 69, comma 2, non impedisce al creditore di presentare opposizione per controdedurre sulla correttezza della propria condotta o sulla presenza di dolo o colpa grave del debitore[10]. La norma, cioè, non priva la banca del diritto al contraddittorio su un punto fondamentale della propria difesa.

Questa precisazione è importante: la tutela del debitore passa attraverso la restrizione del potere oppositivo del creditore irresponsabile, ma non attraverso l’azzeramento del giudizio di meritevolezza.

 

7. La funzione nevralgica dell’OCC nella ricostruzione dei fatti.

In questo contesto, il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è centrale. L’art. 76 CCII assegna all’OCC il compito di redigere una relazione particolareggiata che comprenda l’indicazione delle cause dell’indebitamento, della diligenza del debitore e la valutazione sulla fattibilità e convenienza del piano[11].

Le decisioni giurisprudenziali confermano questa centralità. Il Tribunale di Cagliari fonda l’inammissibilità delle opposizioni proprio sull’“analisi dettagliata e cronologica” svolta dal Gestore. Il Tribunale di Avezzano attribuisce rilievo alle risultanze dell’OCC sia sulla situazione reddituale del debitore, sia sulla mancata prova, da parte del finanziatore, di una seria attività valutativa[12].

Il giudizio ex art. 69, comma 2, CCII si costruisce tecnicamente anzitutto nella relazione dell’OCC, che deve ricostruire la sequenza dei finanziamenti, il rapporto tra rate e reddito disponibile e le cause dell’indebitamento.

 

8. Il perimetro della preclusione: convenienza vs. legittimità.

La preclusione posta dall’art. 69, comma 2, CCII non è assoluta. Il dato letterale è netto: il creditore non può proporre opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta.

Ciò significa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e ripreso da quella di merito, che la preclusione non travolge ogni possibile contestazione. Il creditore resta legittimato a far valere motivi di legittimità, come la mancanza dei requisiti di accesso alla procedura (ad esempio, la colpa grave del debitore) o la non fattibilità giuridica del piano.

La preclusione è dunque selettiva: colpisce le contestazioni di convenienza economica, ma non esclude in radice la dialettica processuale sulla legalità del piano.

 

9. Osservazioni conclusive.

Il “nuovo” art. 69 CCII è il risultato di una trasformazione per rinvio. Il suo testo richiama oggi un modello più intenso di merito creditizio, costruito intorno al paradigma del credito responsabile e alla tutela del consumatore.

Il quadro che emerge è coerente: il sistema del sovraindebitamento non considera più il dissesto del consumatore come fatto esclusivamente individuale, ma come possibile esito di una relazione patologica con il mercato del credito. In questa prospettiva, il favor debitoris non coincide con una deresponsabilizzazione del debitore, ma con una più corretta distribuzione delle responsabilità tra debitore e finanziatore.

L’OCC, infine, assume una funzione decisiva: è il soggetto tecnico chiamato a rendere visibile, nella sua relazione, la dinamica causale della crisi, facendo emergere, ove sussistano, le responsabilità del finanziatore e consentendo al giudice di applicare correttamente la preclusione selettiva prevista dall’art. 69, comma 2, CCII.

 

10. Apparato di massime giurisprudenziali.

  • Sulla limitazione della colpa ostativa del debitore

“Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall’unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nel citato art. 69 CCII. Ora pertanto, il novero delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee a escludere l’accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a situazioni integranti quanto meno colpa grave, se non dolo…”[13].

  • Sull’inammissibilità dell’opposizione del creditore colpevole

“In conclusione, la violazione dell’art. 124-bis TUB […] determina, ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCII, l’inammissibilità dell’opposizione formulata dal creditore.”[14].

  • Sulla irrilevanza della reticenza del consumatore e sull’onere di verifica del finanziatore

“…la eventuale reticenza del consumatore al momento della compilazione del questionario […] non integra una condotta fraudolenta, ostativa all’ammissione del consumatore alla procedura: tale contegno precontrattuale difettando, infatti, di una reale portata decettiva, stante la sua inidoneità a condizionare la volontà dell’ente creditizio di erogare il credito, il quale è, in ogni caso, tenuto a compiere autonomamente una prudente e diligente valutazione del merito creditizio del contraente, non potendo limitarsi ad accettare supinamente e senza verifiche le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo…”[15].

  • Sulla persistenza del diritto di difesa del creditore

“…la norma in esame non impedisce affatto al medesimo creditore di presentare opposizione per controdedurre sulla correttezza della condotta tenuta nel valutare il merito creditizio in occasione della concessione del finanziamento, o sulla presenza di dolo/colpa grave in capo al debitore.”[16].

  • Sulla distinzione tra convenienza e legittimità

“Pertanto, i creditori opponenti non possono contestare la convenienza della proposta, così come previsto dall’art. 69 CCII.”[17].

  • Sull’attenuazione della colpa del debitore in presenza di credito irresponsabile

“Tali elementi, ad avviso del Tribunale, sono sufficienti ad escludere che la condotta del ricorrente – certamente colposa – sia connotata da gravità, in quanto, per un verso, immersa in una condizione di oggettive e documentate difficoltà, e, per altro verso, agevolata da una propensione eccessiva del sistema creditizio a concedere prestiti e dunque a creare un sistema, illusorio, di facile accesso al credito.”[18].

 

 

 

 

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[1] Cfr. art. 69, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), e art. 124-bis, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

[2] Le modifiche all’art. 124-bis TUB sono state introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.

[3] V. art. 69, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

[4] V. art. 124-bis, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212.

[5] V. Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, considerando 55.

[6] V. CGUE, Prima Sezione, 6 giugno 2019, causa C-58/18.

[7] V. App. L’Aquila, sent. 13 maggio 2024, n. 612.

[8] V. Trib. Cagliari, sent. 18 marzo 2026, n. 32.

[9] V. Trib. Torre Annunziata, sent. 23 gennaio 2026, n. 6/2026.

[10] V. App. Lecce, sent. 24 novembre 2025, n. 63/2025.

[11] V. art. 76, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

[12] V. Trib. Avezzano, sent. 12 aprile 2024, n. 7.

[13] V. App. L’Aquila, sent. n. 612/2024.

[14] V. Trib. Cagliari, sent. n. 32/2026.

[15] V. Trib. Torre Annunziata, sent. n. 6/2026.

[16] V. App. Lecce, sent. n. 63/2025.

[17] V. Trib. Avezzano, sent. n. 7/2024.

[18] V. Trib. Cagliari, sent. 5 giugno 2024, n. 42.

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