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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 20 giugno 2026, n. 20945.

Massima redazionale

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto:

«in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) –, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”) della casella corrispondente alla clausola stessa»

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