Nota a CGUE, 21 maggio 2026, C-684/24 e C-685/24.
Massima redazionale
Con la sentenza pubblicata in data odierna, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiara:
«1) Dall’esame della quinta questione nella causa C-685/24 non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
2) L’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale disposizione.
3) Dall’esame della prima questione nella causa C-684/24 non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843.
4) L’articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che consente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, tale normativa nazionale che l’interesse giuridico sia diretto, concreto ed attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
5) L’articolo 31, paragrafo 7 bis, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, ai sensi di tale articolo 31, paragrafo 7 bis. Per contro, tale disposizione osta a una siffatta normativa nazionale nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa.».
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