Nota a Trib. Palermo, Sez. V, 13 maggio 2026, n. 3220.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3220/2026 del 13 maggio 2026, ha accolto un’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da una fideiubente-consumatrice, dichiarando la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione e disponendo la revoca del decreto monitorio emesso nel 2012 e originariamente non opposto.
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario nei confronti del debitore principale e della garante per l’importo di euro 45.838,57, in forza di fideiussioni sottoscritte nel 1986 e nel 2004.
L’opponente deduceva la nullità della clausola contenuta nella lettera “g” della fideiussione del 1986, con la quale il fideiussore dispensava l’istituto di credito dall’onere di agire entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c.
*****
La qualifica di consumatore del fideiussore.
Particolarmente rilevante appare il passaggio motivazionale relativo alla qualificazione soggettiva della garante.
Il Tribunale, richiamando Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, ha ribadito che i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento al contratto di garanzia e alla posizione del fideiussore, senza automatica trasposizione della natura imprenditoriale del rapporto principale.
Nel caso di specie, la difesa ha dimostrato — mediante produzione della visura camerale storica — che la fideiubente non aveva mai ricoperto ruoli nell’impresa individuale del coniuge debitore principale, risultando legata allo stesso esclusivamente dal rapporto matrimoniale.
Il Giudice ha quindi affermato che non erano emersi elementi idonei a dimostrare che la garanzia fosse espressione di attività imprenditoriale o professionale della garante ovvero funzionale allo svolgimento della stessa.
La vessatorietà della deroga all’art. 1957 c.c.
Accertata la qualità di consumatrice dell’opponente, il Tribunale ha dichiarato vessatoria la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., ritenendola produttiva di un significativo squilibrio contrattuale ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t), Cod. Cons. e dell’art. 1469-bis c.c. ratione temporis applicabile.
La clausola prevedeva che il fideiussore dispensasse la banca dall’onere di proporre tempestivamente le proprie istanze nei confronti del debitore principale, permanendo obbligato anche in caso di inerzia del creditore.
Sul punto, la sentenza richiama Cass. n. 27558/2023, evidenziando come la deroga convenzionale al termine decadenziale previsto dall’art. 1957 c.c. comporti un aggravamento significativo della posizione del consumatore, estendendo temporalmente l’efficacia della garanzia.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato l’assenza di prova circa l’esistenza di una trattativa individuale seria ed effettiva, richiamando Cass. n. 24262/2008 e ribadendo che la mera approvazione specifica per iscritto ex art. 1341 c.c. non è sufficiente ad escludere la vessatorietà della clausola nell’ambito della disciplina consumeristica.
La reviviscenza dell’art. 1957 c.c. e la decadenza del creditore.
La declaratoria di nullità parziale della clausola derogatoria ha determinato la reviviscenza della disciplina legale prevista dall’art. 1957 c.c.
Il Tribunale ha accertato che la banca aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine nel giugno 2009, mentre il ricorso monitorio era stato depositato soltanto nel giugno 2012, ben oltre il termine semestrale previsto dalla norma codicistica.
Da ciò è derivata la declaratoria di decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti della fideiubente e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La pronuncia si inserisce nel più recente orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela del fideiussore-consumatore rispetto alle clausole standardizzate predisposte unilateralmente dagli istituti di credito.
Seguici sui social:
Info sull'autore