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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 3709.

Massima redazionale

In tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l’AGCM ha accertato l’assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37bis, comma 4, cod. cons. alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell’ipotesi di accertamento dell’abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.

Un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell’affare, e quindi quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione a quello della controprestazione, può essere consentito, poiché il secondo comma dell’art. 34 cod. cons. precisa che l’impraticabilità del giudizio di vessatorietà alla componente economica del contratto in tanto opera in quanto l’oggetto del contratto e l’adeguatezza del corrispettivo «siano individuati in modo chiaro e comprensibile», di guisa che le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi negoziati.

Tale conclusione è conforme alla disciplina unionale, dal momento che, secondo la CGUE, in base all’art. 4, par. 2, della Direttiva 93/13/CE, le clausole che vertono sull’oggetto principale del contratto, o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora (ma, appunto, qualora) il giudice nazionale competente ritenga, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile[1].

La verifica di chiarezza e comprensibilità delle clausole spetta al giudice di merito, il quale ha nella specie affermato che: «Per giurisprudenza consolidata, a cui si ritiene di dare continuità, questa Corte d’appello (cf. sentenze Corte Appello Milano n. 459/19; n. 556/20; n. 1066/20; n. 1157/20; n. 1568/20; n.948/2023; n. 221/23; RG 763/20 + 824/20; RG 2406/18) ha sempre valutato che le clausole contrattuali fossero del tutto chiare …, sia nel prevedere la disciplina della doppia indicizzazione …, sia nel prevedere la doppia conversione valutaria per la determinazione dell’importo del capitale da restituire in caso di rimborso anticipato della somma mutuata, ferma restando la ovvia complessità della descrizione del meccanismo operativo concreto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo voluto dalle parti». A ciò può aggiungersi che nel ricorso neppure si spiega in modo preciso e puntuale, con specifico riferimento alla motivazione adottata nella sentenza impugnata, per quale ragione il giudizio di chiarezza e comprensibilità ivi operato sarebbe errato, e perché, cioè, in relazione alle specifiche clausole scrutinate dalla Corte ambrosiana, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non sarebbe posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di esse (clausole, in fin dei conti, destinate ad istituire un congegno elementare: se l’euro si apprezza sul franco svizzero il mutuatario ci guadagna, se l’euro si deprezza sul franco svizzero il mutuatario ci rimette) e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, delle clausole medesime sui suoi obblighi finanziari.

Quanto al significativo squilibrio, l’opinione del ricorrente è che «la mancanza dei prerequisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole … determina di per sé un “significativo squilibrio” nella determinazione dell’oggetto del contratto o nell’adeguatezza del corrispettivo», il che si pone in frontale conflitto con l’affermazione, contenuta nella sentenza richiamata nella proposta di decisione accelerata, secondo cui «la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l’assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell’art. 36, comma 1, cod. cons. Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti». Sicché non rimane che evidenziare che la Corte d’appello ha anche escluso la sussistenza di detto squilibrio, ed il ricorso, attestandosi sull’erronea premessa che omogenizza il difetto di chiarezza e comprensibilità con la vessatorietà, non ha neppure spiegato per quale ragione le clausole, tali da comportare la riduzione del costo del mutuo in caso di apprezzamento dell’euro, determinerebbero lo squilibrio in questione: dice infatti la Corte d’appello che «l’indicizzazione di un corrispettivo ad una valuta straniera … è circostanza, di per sé, del tutto neutra … in quanto introduce semplicemente un elemento di variabilità dell’entità delle prestazioni a carico delle parti, variabilità che, valutata, ovviamente, al momento della conclusione del contratto, avrebbe potuto favorire nel corso del tempo o l’una o l’altra parte o nessuna delle due».

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. CGUE, 30 aprile 2014, C-26/13, 41; CGUE, 9 luglio 2015, C-348/14, 50; CGUE, 26 gennaio 2017, C-421/14; CGUE, 21 dicembre 2021, C-243/20.

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