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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 7 dicembre 2025, n. 31910.

Massima redazionale

La Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto:

«In tema di applicazione del disposto di cui all’art. 1284 comma 4 c.c., la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente va dichiarata in sentenza. Con la conseguenza che, in mancanza di espressa domanda, il giudice non ha l’obbligo di provvedere; in mancanza di espressa statuizione, il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordati. Ne consegue ulteriormente che, in difetto di espressa statuizione, in sede esecutiva, per interessi legali deve comunque intendersi interessi di mora al saggio ordinario».

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