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Nota a Cass. Civ., Sez. 3 novembre 2025, n. 28988.

L’ordinanza in esame della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale volto a conseguire la declaratoria di nullità di un contratto di fideiussione, offrendo ulteriori spunti di riflessione in merito alla complessa applicazione del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 41994/2021. La pronuncia esordisce disconoscendo la valenza della pretesa dei ricorrenti di estendere l’autorità della Sentenza S.U. n. 41994/2021 ad ogni controversia vertente inter alios. L’unico vincolo rilevante, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., attiene al principio di diritto ivi enunciato, ossia la nullità parziale, ex artt. 2, comma 3 L. 287/90 e 1419 c.c. , delle fideiussioni a valle di intese antitrust, limitatamente alle sole clausole che riproducano lo schema vietato. La Corte, nel respingere il ricorso per manifesta inammissibilità (Art. 360-bis, n. 1 c.p.c. ), ha formalmente cristallizzato i cinque presupposti fattuali necessari per il rilievo officioso della nullità parziale:

  1. L’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia.
  2. La natura della garanzia, in quanto il provvedimento 2005 è riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus.
  3. L’epoca di stipulazione, che deve ricadere nell’ambito temporale coperto dall’accertamento, escludendo l’efficacia probatoria privilegiata del provvedimento per le fideiussioni successive al 2005.
  4. L’esatta corrispondenza e compresenza delle clausole contrattuali con quelle oggetto di esame nel provvedimento n. 55.
  5. La concreta ricaduta della nullità sul debito del fideiussore, rammentando il carattere di eccezione propria dell’estinzione della garanzia exart. 1957 c.c..

Le aporie

L’esatta applicazione dei suddetti criteri genera, tuttavia, profonde aporie sistematiche nel diritto bancario, specie in relazione al citato precedente delle Sezioni Unite.  Se il principio di diritto S.U. n. 41994/2021 afferma la nullità parziale come conseguenza diretta (o di default) della riproduzione delle clausole vietate , l’imposizione di una prova specifica per la persistenza dell’intesa (per le fideiussioni post-2005) sembra di fatto svuotare la portata della pronuncia, trasformando l’azione da follow on (fondata sull’accertamento dell’Autorità) in stand alone (necessità di prova autonoma dell’illecito). L’onere di dimostrare la continuità di un accordo anticoncorrenziale in capo all’istituto bancario si configura come un ostacolo quasi insuperabile per il fideiussore. La netta distinzione tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche, pur motivata dall’attenzione dell’ABI sulla funzione macroprudenziale delle prime, ignora il dibattito dottrinale sull’eventuale nullità delle singole clausole anche in contratti specifici, qualora queste (come la clausola di reviviscenza solvendi causa) fossero state mutuate dal modello ABI. La pronuncia non chiarisce, altresì, in quale misura una fideiussione stipulata nel 2006 (come nel caso deciso dalle S.U.) possa essere stata considerata nulla, se l’accertamento 2005 non ha valenza privilegiata per le annualità successive. L’ordinanza stessa rende palese il contrasto interpretativo. La rigorosa esegesi della Prima Sezione, che subordina la rilevazione officiosa a un quantum probatorio elevato, si confronta con orientamenti che potrebbero aver adottato un approccio meno formalistico, accentuando la divergenza sulla corretta applicazione degli effetti retroattivi della nullità ex art. 1419 c.c. e dell’efficacia erga omnes del provvedimento antitrust.

Conclusioni 

Il quadro interpretativo tracciato dall’Ordinanza n. 28988/2025 impone una riflessione critica sulla reale tutela del fideiussore. L’attribuzione di un così gravoso onere probatorio per le garanzie successive al 2005 rischia di compromettere l’effettività della sanzione di nullità voluta dal legislatore in funzione di tutela della concorrenza. È quindi imprescindibile che le Sezioni Unite,  chiamate a pronunciarsi sulla questione sollevata dal Tribunale di Siracusa, ai sensi dell’articolo 363-bis c.p.c., per definire l’esatto perimetro temporale e oggettivo del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005, armonizzino i principi di diritto, in un’ottica di equilibrio tra stabilità del sistema creditizio e tutela del contraente.

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