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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 9 ottobre 2025, n. 27077.

Massima redazionale

Senza soluzione di continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite Civili[1], il c.d. mutuo solutorio – ovverossia il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi – è da intendersi perfettamente concluso con l’accredito delle somme sul conto corrente, in quanto ciò determina l’effettiva disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario, e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.

Ne consegue che il sintagma «mutuo solutorio» non definisce una figura contrattuale atipica, né, tantomeno, diversa dal contratto tipico di mutuo, ma piuttosto «una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo»; di talché, «Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell’operazione: l’accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente». Inoltre, la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità: in tal guisa, una eventuale finalizzazione del c.d. mutuo solutorio al pregiudizio delle ragioni dei terzi rileva sotto il profilo dell’inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), ma non dell’invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative, e che, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi non configura una causa di nullità del contratto per mancanza di causa, avuto riguardo alla estraneità dello scopo del finanziamento dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall’immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall’obbligo di restituzione della somma erogata.

 

 

 

 

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[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841.

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