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Nota a Trib. Pavia, Sez. III, 19 settembre 2025, n. 1011.

di Grazia Ferdenzi

Studio Legale Ferdenzi

Poste Italiane aveva appellato la sentenza del Giudice di Pace di Voghera che aveva stabilito come la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, da parte di Poste Italiane, costituisse una violazione meritevole di risarcimento

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Con sentenza n. 1011/2025 del 19.9.2025 il Tribunale di Pavia, in veste di Giudice d’appello, ha confermato la precedente sentenza del Giudice di Pace di Voghera che aveva sancito il diritto dei titolari di Buoni Postali Fruttiferi “a termine” ad essere risarciti per i danni patiti in relazione alla mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico.

I titolari di 3 Buoni Postali fruttiferi a termine della serie AA3, del valore complessivo di settemila euro, sottoscritti nel 2001, avevano ottenuto una sentenza favorevole da parte del Giudice di Pace di Voghera, il quale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a favore dei risparmiatori per non avere mai ricevuto il Foglio Informativo Analitico che avrebbe permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza dei Buoni. 

Poste Italiane aveva impugnato detta sentenza sostenendo che, in primo grado, il Giudice avesse erroneamente applicato le norme contenute nel D.M. 19.12.2000 e non avesse tenuto conto dell’onere della prova dell’avvenuta mancata consegna del Foglio Informativo, a suo dire da porsi a carico dei risparmiatori. Tra le motivazioni a sostegno della tesi di Poste Italiane vi erano, poi, quelle di non essere in alcun modo obbligata a far sottoscrivere la relativa ricevuta di consegna del Foglio ai clienti, né di essere tenuta alla conservazione della medesima, dato il tempo trascorso tra la sottoscrizione dei titoli e la causa civile intrapresa dai risparmiatori.

Il Tribunale di Pavia, confermando la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Voghera, ha ribadito, invece, contrariamente a quanto sostenuto da Poste Italiane, che è solo il Foglio Informativo Analitico a garantire l’informazione effettiva e completa al risparmiatore, a nulla rilevando che le informazioni sui titoli siano contenute in generici fogli affissi in luogo pubblico, dal momento che tale affissione costituisce un onere aggiuntivo e non sostitutivo dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo.

Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice d’appello, ha ribadito inoltre che la prova della consegna del Foglio Informativo grava in ogni caso su Poste Italiane. Per questo, l’ufficio postale negligente per non aver fatto sottoscrivere alcuna ricevuta di consegna del suddetto Foglio e/o colpevole di non averla conservata, va considerato responsabile per il danno arrecato ai risparmiatori. Secondo il Giudice d’appello, infatti, la compilazione di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna ai risparmiatori di materiale informativo è un onere che grava sul soggetto che rilascia tale documentazione, nel caso specifico, Poste Italiane.

Stesso dicasi per l’eccezione sollevata da quest’ultima in relazione alla presunta cessazione dell’obbligo di conservazione di detta ricevuta comprovante l’avvenuta consegna del Foglio Informativo ai risparmiatori titolari dei Buoni postali. Anche in questo caso, il Tribunale di Pavia ha ritenuto che il venir meno dell’obbligo di conservazione non significa “sic ed simpliciter obbligo di soppressione o distruzione” e pertanto era facoltà di Poste Italiane conservare l’eventuale documento di ricevuta attestante l’avvenuta consegna della documentazione informativa.

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