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Nota a App. Napoli, Sez. III, 21 settembre 2025, n. 4360.

di Valentino Vecchi

Valentino Vecchi & Partners

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte d’Appello di Napoli, nel rigettare il gravame proposto dalla cessionaria del credito che aveva acquistato dalla banca un credito cristallizzato in un decreto ingiuntivo revocato a seguito di opposizione, si è incentrata su alcune questioni di cui una merita particolare attenzione, mentre altre concernono principi già consolidati in giurisprudenza.

Ci si riferisce, in particolare, al principio che ha indotto la Corte a compensare il credito del correntista frutto del ricalcolo del saldo del conto corrente di corrispondenza con le esposizioni debitorie rivenienti da anticipazione di fatture, così operando una compensazione atecnica in assenza, peraltro, di una espressa eccezione in tal senso proposta dalla parte debitrice.

Secondo la cessionaria, “non vi era alcun collegamento tra le fatture anticipate ed i conti esaminati dal c.t.u. e che al più poteva applicarsi la compensazione propria, la quale però presupponeva una specifica richiesta di parte, carente nel caso in esame”.

La Corte partenopea, nel rigettare il motivo di gravame, ha “evidenziato preliminarmente che gli anticipi su fatture non hanno alcuna autonomia laddove regolati in un conto corrente (come nella specie) e come ben chiarito dal tribunale”, aggiungendo anche che “secondo concorde giurisprudenza di legittimità in riferimento ai rapporti bancari, la compensazione opera automaticamente, in quanto prevista per legge (cfr. tra le tante Cass. 2023 n. 34424; 2016 n. 512)”.

Difatti, “quando le voci di debito – credito nascono da un rapporto unitario, è sufficiente procedere all’accertamento delle reciproche partite di dare ed avere anche se non è proposta specifica domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione. Partendo da tale principio generale, nell’ambito dei rapporti bancari la compensazione automatica deriva dalla piana e mera applicazione dell’art. 1853 c.c., a mente del quale, se tra banca e correntista intercorre una pluralità di rapporti o di conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente”.

Aggiunge la Corte territoriale che “secondo la Suprema Corte, non rileva che difetti l’eccezione ovvero il mero rilievo: la compensazione opera automaticamente, senza necessità di proporre apposita domanda o eccezione, proprio in virtù della predeterminazione codicistica della sostanziale unitarietà dei rapporti contrattuali che legano la banca ed i correntisti. La giurisprudenza in tali casi richiede la mera reciproca esigibilità delle poste da compensare e non certamente le condizioni processuali di operatività della compensazione stessa, trattandosi di un’ipotesi tipica di cosiddetta compensazione atecnica. In ogni caso, l’orientamento dominante è quello estensivo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 16800 del 2015), favorevole alla unicità del rapporto e all’operatività conseguenzialmente officiosa della compensazione anche se uno dei crediti abbia persino natura risarcitoria (vedi anche Cass. ordinanza n.34424 del 2023: Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell’art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili)”.

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