Il meccanismo previsto dall’art. 112, comma 2 CCII – quale deroga alla regola per cui è necessario raggiungere in tutte le classi la maggioranza dei crediti inseriti in ciascuna di esse – trae origine dall’art. 11 della direttiva insolvency, introdotta dal legislatore per favorire l’approvazione delle proposte di concordatarie che, prevedendo la prosecuzione dell’attività, siano finalizzate alla tutela dell’impresa, quale valore di rilievo non solo costituzionale ex art. 41 cost., ma anche sovranazionale ed, in particolare, eurounitario.
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A fronte del testo della direttiva, univoco nel prevedere che la c.d. “golden share” possa essere attribuita o alle classi di voto di “parti interessate” oppure – se previsto dal diritto nazionale – alle classi di voto di “parti che subiscono un pregiudizio”, deve ritenersi che ai singoli stati membri sia stata riconosciuta la facoltà, nell’esercizio della propria discrezionalità, di scegliere tra i due modelli di disciplina o, meglio, di optare con previsione espressa e ad hoc per la categoria dei creditori cd. maltrattati, perché diversamente trova applicazione il diverso concetto di creditori meramente interessati.
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La norma non sembrerebbe contenere alcun cenno alla classe di creditori “che subiscono un pregiudizio”, ovvero alla classe di creditori che, per effetto della proposta, e’ destinata a soggiacere a un trattamento deteriore rispetto a quello di cui sarebbe destinataria, laddove fosse applicata la regola della priorità assoluta su tutto il valore, sia quello di liquidazione, sia quello eccedente.
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Al fine di sostenere una diversa conclusione (ovvero che il livello comunitario imponga il ricorso alla categoria del creditore c.d. “maltrattato”) non sarebbe richiamabile l’obbligo di interpretazione comunitariamente orientata, essendosi il legislatore nazionale, limitato a scegliere una delle due possibili opzioni di disciplina, entrambe consentite dal livello di disciplina comunitario, prediligendo quella prefigurata come regola generale e residuale, a livello sovranazionale dalla direttiva Insolvency che, sotto tale profilo, deve ritenersi, peraltro, direttamente applicabile, enucleando la regola da applicare (in modo chiaro, preciso e incondizionato).
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Il voler ritenere necessario, a dispetto del tenore testuale della norma e della sua derivazione comunitaria, il voto favorevole della classe di creditori “svantaggiati”, avrebbe quale esito interpretativo, infausto, di privare della c.d. Golden share la classe di creditori solo “interessati”, ma non anche “svantaggiati”; ciò, con conseguente restrizione dell’operatività della norma applicativa e, quindi, in contrasto con la già evidenziata ratio ispirativa della novella, di protezione del valore – impresa, quale bene di rilievo anche sovranazionale.