Nota a Trib. Pavia, Sez. I, 8 aprile 2025.
Si segnala che il Tribunale di Pavia, con la pronuncia in oggetto, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. allo scopo di chiarire il regime di opponibilità, in relazione al medesimo bene immobile, del provvedimento di confisca ordinaria al creditore con iscrizione ipotecaria antecedente all’emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria
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La vicenda oggetto della pronuncia del Tribunale di Pavia merita una sintetica ricostruzione dei fatti. Nello specifico, un creditore trascriveva su taluni beni immobili del debitore un’ordinanza di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., poi convertito in pignoramento a seguito della ottenuta sentenza di condanna del debitore ai sensi dell’art. 686 c.p.c.
In parallelo, nei confronti del medesimo debitore veniva instaurato un procedimento penale, nel corso del quale veniva disposto il sequestro preventivo del compendio immobiliare finalizzato alla confisca c.d. “per equivalente” di cui agli artt. 321, co. 2 c.p.p. e 322-ter c.p.
Si veniva così a creare, con riferimento a taluni dei beni immobili di proprietà del debitore, una convivenza tra più iscrizioni e trascrizioni sul medesimo bene immobile; nello specifico, un’ipoteca volontaria iscritta a favore di un istituto bancario, il sequestro conservativo trascritto a favore del creditore procedente ed il sequestro preventivo trascritto in forza del procedimento penale pendente.
Il debitore, rilevando l’esistenza di una trascrizione opponibile, vale a dire quella del sequestro preventivo, proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedendo l’estinzione della procedura.
Il Tribunale di Pavia manifestava, senza ottenere alcun dissenso al riguardo, l’intenzione di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., al fine di risolvere una delicata questione di diritto.
In particolare, rileva il giudice di merito come, nel caso di specie, non esistano previsioni legislative che consentano di individuare quali effetti possa spiegare il sequestro preventivo (originatosi nell’ambito del procedimento penale) sulla procedura esecutiva in corso; ciò, in ragione del fatto che non risulta applicabile la lex specialis di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. “Codice antimafia”), né direttamente, né indirettamente.
Sotto il profilo della diretta applicazione, infatti, è noto quanto previsto dall’art. 55, co. 2 del Codice antimafia, secondo cui “Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall’irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene”; va da sé che tale regime si applica esclusivamente per i procedimenti disciplinati dal Codice antimafia.
Quanto, poi, all’applicazione indiretta del Codice antimafia si richiama la previsione dell’art. 104 bis, co. 1 quater disp. att. c.p.p. che ne estende la disciplina alle ipotesi di confisca particolare di cui all’art. 240 bis c.p. o ai procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, co. 3 bis del Codice antimafia.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Pavia, invece, si verte in una ipotesi di confisca ordinaria, cui dunque non è applicabile, neppure indirettamente, la previsione dell’art. 55 del Codice antimafia.
Da qui le corrette riflessioni del giudice di merito, che evidenzia l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, tra una tesi che enfatizza la natura pubblicistica e le relative finalità del provvedimento di confisca, tale per cui a prescindere dalla tipologia, la confisca prevale sempre e comunque sui diritti vantati dai terzi creditori, con il solo limite del già avvenuto trasferimento del bene immobile ed una tesi che invece valorizza l’assenza di una specifica normativa e la necessità, quindi, di risolvere il conflitto secondo un ordinario criterio temporale, in forza del quale la confisca può prevalere solo nell’ipotesi in cui il sequestro preventivo sia stato trascritto in data anteriore a quella del pignoramento; in caso contrario, il vincolo penale non sarà opponibile ai terzi.
Tale ultimo orientamento si è fatto prevalere nello sviluppo giurisprudenziale, ancora da ultimo in Cass, pen., n. 17897 del 2023, laddove si ribadisce come la disciplina del Codice antimafia abbia natura eccezionale e non possa essere estensivamente applicata al di fuori dei casi specificamente disciplinati dalla legge.
Tuttavia, evidenzia il Tribunale come un simile orientamento meriti, forse, di essere ripensato alla luce dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019 (c.d. “Codice della Crisi e dell’insolvenza”), il cui art. 317 stabilisce: “Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320”; altresì il legislatore è intervenuto sull’art. 104 bis disp. c.p.p., il cui comma 1 bis ora recita “In caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice o di confisca, ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo” (ovvero il Codice antimafia).
Ne consegue che, secondo una parte della giurisprudenza, i principi individuati dal legislatore con riferimento alle procedure concorsuali debbono essere estesi anche alle procedure esecutive individuali, in ragione della natura di lex generalis del Codice della crisi. Del resto, evidenzia il Tribunale di Pavia, questo assunto si fonderebbe sul presupposto per cui la sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale funge da pignoramento universale dei beni del debitore, con il che non vi sarebbe ragione alcuna per impedirne l’applicazione anche alle ipotesi di azioni esecutive individuali.
Continua il giudice sottolineando come permangano interpretazioni che valorizzano l’assenza di una normativa specifica ed il criterio della priorità delle trascrizioni come dirimente; e tuttavia, se da una parte la non applicazione del Codice antimafia può certamente tutelare il creditore nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia trascritto il pignoramento prima della trascrizione del sequestro, dall’altra può nuocere al medesimo creditore che, nell’ipotesi di trascrizione del pignoramento successiva a quella del sequestro non potrà vedersi applicata la speciale disciplina di cui all’art. 52 del Codice antimafia, volta a tutelare, a certe condizioni, i diritti di garanzia reale iscritti a favore di terzi in data anteriore al sequestro.
Da qui la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, dichiarato ammissibile e assegnato per la trattazione alla Terza Sezione civile.
Sarà dunque particolarmente interessante capire come la Suprema Corte deciderà, anche alla luce delle evidenti implicazioni che la scelta dell’una o dell’altra tesi potrebbe comportare per la tutela dei diritti vantati dai terzi, banche naturalmente comprese.
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