Nota a Corte Cost., 24 luglio 2025, n. 124.
Massima redazionale
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost., che vieta l’istituzione di giudici speciali, gli artt. art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria, così snaturando la materia originariamente devoluta a quest’ultima.
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Le norme impugnate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, hanno istituito contributi a fondo perduto a favore di soggetti – in possesso di determinati requisiti – colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, devolvendo alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative agli atti di recupero di detti contributi, qualora siano stati illegittimamente erogati. Ma tali contributi (dei quali la sentenza ricostruisce la disciplina al punto 2 del considerato in diritto) non hanno, secondo il giudice a quo, natura tributaria, in quanto non consistono nell’imposizione di una prestazione che implica una decurtazione patrimoniale a carico dell’obbligato, né nel riconoscimento di un credito d’imposta, ma nell’erogazione di una somma da parte dell’Amministrazione, che non concorre neppure alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla determinazione del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
La Corte costituzionale condivide la prospettazione, escludendo che, per le sue le caratteristiche strutturali e funzionali, il contributo a fondo perduto presenti natura tributaria. E ciò in quanto : 1) le agevolazioni fiscali presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario che invece, nel caso di specie, manca; 2) il fatto che l’an e il quantum del contributo siano parametrati a dati fiscali (quali la titolarità della partita IVA e la riduzione del fatturato o dei compensi) non ne implica la natura tributaria, poiché non si traduce in un esonero dal pagamento di uno o più tributi; 3) la circostanza che l’erogazione del contributo e la successiva attività di controllo siano demandate all’Agenzia delle entrate non rileva ai fini del riconoscimento della natura tributaria della misura; 4) neanche il richiamo, nelle norme censurate, alle sanzioni amministrative (previste dall’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997) e agli interessi dovuti (ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973), in caso di ritiro del contributo illegittimamente conseguito, è idoneo a suffragare la natura tributaria del rapporto instaurato tra amministrazione e privato dalla richiesta e dalla successiva erogazione del contributo stesso.
In conclusione il contributo in argomento integra “una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti, che – stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla – ha subito una riduzione dell’attività economica e, quindi, del fatturato e dei compensi”.
La previsione della giurisdizione tributaria è pertanto, per così dire, fuori dal seminato. Infatti, per la giurisprudenza costituzionale contrasta con l’art. 102, secondo comma, Cost. e con la VI disp. trans. fin. Cost. l’attribuzione, alla giurisdizione tributaria, di controversie sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell’organo competente e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto.
Na consegue la violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost., che – in ossequio al principio di cui al primo comma, che riserva la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari – vieta l’istituzione di giudici speciali, anche alla luce della VI disp. trans. fin. Cost., che consente di procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione senza snaturare le materie loro attribuite.
Il giudice a quo la Corte dovrà perciò dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, individuando il giudice che ne è munito (ordinario o amministrativo?) , cui devolvere la definizione della causa.
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