Se, da un lato, tenuto anche conto del “principio di autoresponsabilità”, l’investimento in lite dovrebbe ritenersi coerente con le informazioni e le preferenze indicate dall’investitore nella profilatura, tuttavia, l’esito positivo della valutazione di adeguatezza fa emergere criticità sotto il profilo dell’eccessiva concentrazione del portafoglio del cliente in titoli azionari.
Nella specie, al 31 dicembre 2015, in seguito all’operazione oggetto di contestazione, il portafoglio del ricorrente risultava composto da tre titoli di natura esclusivamente azionaria (tra cui quello contestato) emesso dallo stesso Intermediario, per un ammontare di circa € 18.000, su un controvalore totale di portafoglio di circa € 20.000,00. Tale aspetto “già di per sé si pone in contrasto con la valutazione positiva di adeguatezza dell’operazione controversa rilasciata dall’Intermediario, dato che si sarebbe dovuto tenere conto dell’operatività complessiva del cliente, al fine di evitare, per l’appunto, l’eccessiva concentrazione in portafoglio di titoli di un unico emittente”[1].
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[1] Cfr. ACF, 29 novembre 2023, n. 7025.