Nel caso di specie, in ambedue i contratti di credito fondiario posti a fondamento dell’azione espropriativa era dato leggersi testualmente: “La Parte mutuataria autorizza fin d’ora la Banca mutuante ad utilizzare la somma costituita in deposito cauzionale, o parte della stessa, all’atto della messa a disposizione della medesima a favore della Parte mutuataria, per dimettere passività ed oneri gravanti l’immobile costituito in ipoteca”. Ebbene, secondo parte opponente, è “chiaro che l’operazione finanziaria oggetto dei contratti non consente di qualificarli realmente quali mutui, in quanto la somma erogata risultava destinata a ripianare preesistenti pendenze debitorie del cliente nei confronti della banca, delle quali, peraltro, non era dato sapere né l’esistenza, né l’ammontare. In aderenza all’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1517/2021 deve eccepirsi che nella fattispecie siamo di fronte all’utilizzo di importi da parte della banca mutuante finalizzati a ripianare la pregressa esposizione debitoria del Signor Serafini, con contestuale costituzione di una garanzia ipotecaria per l’istituto bancario. Siamo di fronte a un’operazione meramente contabile non inquadrabile nel mutuo ipotecario, con la conseguenza che deve affermarsi la nullità del contratto”.
Secondo il giudice aretino, tali deduzioni non possono essere condivise. Difatti, il Tribunale non ignora che, in tema di mutuo solutorio, sussista un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, sulla base del quale l’ordinanza interlocutoria n. 18903/2024 ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite. Pur tuttavia, nel caso in esame, la questione appare irrilevante. Invero, ricorre il mutuo solutorio nell’ipotesi in cui si proceda all’accredito su un conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito del correntista nei confronti della banca mutuante; per converso, nel caso in esame, come reso evidente dal testo della previsione negoziale riportata, il mutuatario ha autorizzato la Banca a utilizzare la somma costituita in deposito per “dimettere” passività e oneri gravanti sull’immobile sul quale veniva iscritta l’ipoteca, al solo fine di assicurare la capienza della garanzia reale e non già per ripianare una pregressa esposizione debitoria nei confronti della Banca (ed infatti l’opponente non ha neppure allegato che tra tali “passività ed oneri” vi fosse un pregresso debito nei confronti dello stesso istituto di credito).