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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21344.

Massima redazionale

La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima sentenza in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto:

«In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.».

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