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Nota a Trib. Roma, Sez. VIII, 10 giugno 2024, n. 10051.

di Giuseppe de Simone

Studio Legale Giuseppe de Simone & Partners
Con tale pronuncia, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società emittente, stabilendo che:
1) le condizioni dell’investimento non sono conoscibili tramite la pubblicazione in G.U. del relativo D.M. istitutivo, atteso che il buono postale è uno strumento di legittimazione alla riscossione e non un titolo di credito;
2) in ogni caso, dal buono fruttifero devono esattamente desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza;
3) la consegna del FIA costituisce fase necessaria per rendere le dovute informazioni sul titolo ai sottoscrittori, non potendosi ritenere sufficiente che le stesse informazioni possano essere acquisite altrove;
4) la circostanza che il traente originario non sia stato posto nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, in assenza della prova dell’effettiva consegna del foglio informativo, costituisce un impedimento legale all’esercizio del diritto al rimborso.

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