Nota a Cass. Civ., Sez. III, 18 ottobre 2023, n. 28906.
Massima redazionale
È errata in diritto, nonché noncurante delle più recenti affermazioni di legittimità a Sezioni Unite, la sentenza impugnata, laddove ha affermato l’incondizionata legittimità, in astratto, di una regolamentazione delle conseguenze dell’anticipato scioglimento del contratto di leasing, che si discosti (conformemente all’orientamento più recente assunto dal legislatore in materia), da quanto previsto dall’art. 1526 c.c., per il contratto tipico di vendita con patto di riservato dominio, pur tenuto conto della necessità di perseguire il corretto contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti. Al contrario[1], in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124/2017 (il cui contenuto è assai simile alla disposizione contrattuale applicata nel caso di specie) non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72quater l.fall.
In relazione alla fattispecie concreta, il contratto è stato concluso nel 2005 e la risoluzione è del 2011, intervenendo, quindi, prima del fallimento dell’utilizzatore. Sulla base delle indicazioni tracciate, a risoluzione di un contrasto, dalle Sezioni Unite con la sentenza richiamata, il contratto non può essere disciplinato dalla disciplina, non retroattiva, introdotta dalla legge n. 124/2017. Le innovazioni introdotte dalla citata legge, segnate dal superamento delle diverse figure di leasing e dall’individuazione della figura unitaria del leasing finanziario, si ripercuotono principalmente sulle conseguenze in caso di risoluzione per inadempimento, in quanto, se l’inadempimento che ha condotto alla risoluzione è anteriore alla entrata in vigore della legge n. 124/2017, il contratto di leasing è tuttora qualificabile, a seconda delle sue caratteristiche, come contratto di scambio o come prestito garantito, e le conseguenze dell’inadempimento, nel caso che lo si qualifichi come contratto di scambio, sono quelle dell’applicabilità in via analogica dell’art. 1526 c.c., mentre nel caso che lo si qualifichi come prestito, le conseguenze possono essere quelle previste, nel caso di specie, dall’articolo 17 delle condizioni generali di contratto, sostanzialmente coincidenti con quelle previste dalla legge n. 124/2017, che consente al finanziatore di conseguire tutto quello che avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione.
Se si riconduce il contratto a una funzione di scambio, è garantito al concedente il ripristino della situazione originaria e quindi ad esso si applica per analogia l’art. 1526 c.c., dettato con riferimento a quella specifica forma di scambio rappresentata dalla vendita con riserva di proprietà. La risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, commi 136 ss., l. n. 124/2017, è sottoposta, quindi, all’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall’utilizzatore al concedente, con diritto del primo all’eventuale residuo[2].
Come già affermato da questa Corte in precedenza, proprio in relazione alla clausola n. 17 introdotta nelle proprie condizioni generali dall’Istituto resistente, non se ne può affermare in astratto la validità, essendo piuttosto rimesso al giudice di merito valutare, alla luce dell’art. 1526 e dell’art. 1384 c.c., se il risultato che avrebbe conseguito il concedente in applicazione di essa doveva ritenersi manifestamente eccessivo e, in questo caso, procedere alla riduzione della penale.
La valutazione della Corte territoriale, che esclude la necessità di riduzione dell’ammontare della penale di cui alla clausola contrattuale in oggetto (clausola n. 17), non è adeguata, in quanto si appiattisce sull’affermazione, ritenuta determinante, della idoneità in sé di detta pattuizione ad assicurare il riequilibrio della posizione dei contraenti a seguito della risoluzione, e considera che tale riequilibrio debba comunque consentire al concedente collocarsi nella stessa posizione che avrebbe conseguito con la regolare esecuzione del contratto, affermando congiuntamente la configurabilità di una legittima funzione anche sanzionatoria della clausola, non associata a una complessiva valutazione delle circostanze del caso concreto (delle quali il ricorrente dà conto di aver effettuato tempestiva segnalazione) idonea verificare, in effettiva applicazione dell’art. 1526 c.c., il valore residuo del bene, da portare a deconto da quanto dovuto dall’utilizzatore e l’eventuale necessità di ricondurre ad equità il meccanismo contrattualmente previsto, ove esso giunga a conseguenze inique.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 2061/2021.
[2] Cfr. Cass. n. 10249/2022.
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