Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 23 marzo 2022, n. 9446.
di Donato Giovenzana
Il ricorrente sostiene, inter alia, di aver stipulato un contratto formalmente qualificato “assicurazione”, ma che in realtà costituiva un contratto di investimento, con ciò assumendo che tale circostanza renderebbe il contratto nullo.
Secondo la Suprema Corte, un contratto di investimento è valido e lecito e non diventa quindi nullo solo perché le parti lo abbiano qualificato “assicurazione sulla vita”, se non sono state violate altre norme sostanziali.
Pertanto il fatto che le parti abbiano definito “assicurazione sulla vita” un contratto che non era tale non rende di per sé nullo il negozio, se esso non contrasti con norme imperative, o se l’erroneità della qualificazione formale non abbia tratto in inganno una delle parti.
Qui l’ordinanza.