Nota a ABF, Collegio di Torino, 13 gennaio 2022, n. 973.
di Donato Giovenzana
Nel merito, la questione attiene alla legittimità della condotta della banca la quale – pur a fronte delle modifiche normative che hanno interessato gli artt. 2 e 71 DPR 445/2000 in forza del c.d. “DL-Semplificazioni” (76/2020, conv. in L. 120/2020) – ha richiesto a parte ricorrente l’esibizione dell’atto di notorietà afferente alla relativa vicenda successoria ed ha contestato l’insufficienza della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
È circostanza pacifica tra le parti il decesso in data 19.10.2020 dell’originario intestatario e cointestatario dei plurimi rapporti sussistenti presso la banca resistente.
Ora, secondo le istruzioni interne dell’intermediario, la possibilità di “rilasciare” i rapporti del de cuius agli eredi in base alla sola dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sarebbe preclusa per cespiti di consistente valore. Ciò è riportato nella comunicazione via e-mail del 29.06.2021 (in atti) con la quale un dipendente dell’intermediario resistente ha espressamente affermato: “(…) non va bene la dichiarazione sostitutiva; per cespiti superiori a 103,000,00 euro è richiesto l’atto notorio”.
Sennonché una condotta siffatta della banca dev’essere vagliata alla luce di quanto prescritto dal novellato art. 2 DPR 445/2000, a seguito delle modifiche apportatevi dall’art. 30-bis DL 76/2020, entrato in vigore il 15.09.2020. Come documentato in atti e concordemente riconosciuto dalle parti, la pratica successoria presso l’intermediario è stata avviata in data 29.12.2020 e quindi successivamente all’entrata in vigore della normativa da ultimo modificata.
Stando al tenore letterale della norma, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, mentre i privati (dall’entrata in vigore della novella) – a fronte della facoltà degli utenti di presentare la certificazione o la dichiarazione sostitutiva –, in quest’ultimo caso, non sono più legittimati a rifiutare le autodichiarazioni spontaneamente esibite dagli interessati. Di converso, non risultano più legittimati a richiedere certificazioni in luogo di autodichiarazioni.
Si rileva pertanto come il legislatore abbia voluto rimettere all’interessato la scelta di esibire una certificazione ovvero un’autocertificazione (come la dichiarazione sostitutiva) per comprovare stati, qualità o fatti, in base a una scelta di opportunità insindacabile da parte del soggetto ricevente, nell’ottica di generalizzare il ricorso alle autocertificazioni. In mancanza di riferimenti giurisprudenziali in merito all’interpretazione delle norme per cui è controversia, si deve far richiamo alle finalità che il legislatore ha inteso verosimilmente perseguire con una tale novella. È intuitivo come questi abbia voluto semplificare i rapporti tra privati e sgravare la p.a., responsabilizzando ulteriormente il cittadino richiedente.
Alla luce di una tale considerazione può ben dirsi che la banca abbia assunto un comportamento illegittimo nella parte in cui non ha trasferito i cespiti agli eredi sulla base della sola dichiarazione sostitutiva di notorietà.
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