Nota a Cass. Civ., Sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5067.
di Antonio Zurlo
Con la recente ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile afferma come l’errata indicazione del codice fiscale nella procura speciale e nel ricorso in cassazione non possa ritenersi elemento integrativo di una nullità, non valendo a portare invincibile incertezza sulla identità di colui che abbia conferito la prima e sulla cui esistenza sia poi stato redatto il secondo, concorrendo a determinare la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all’atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.
Invero, l’identità del conferente è comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell’atto difensivo e nella procura speciale e la introduzione del giudizio in cassazione giusta l’indicato ricorso in nessun modo ha precluso lo svolgimento dell’accertamento richiesto nella sua riferibilità alla persona del ricorrente.
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