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App. Lecce, 24 agosto 2018, n. 820.

di Antonio Zurlo

 


La Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Lecce ha, con una recentissima sentenza[1], statuito che il danno conseguente a un’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi[2] debba essere comprovato in maniera specifica, mediante una proporzionata e adeguata deduzione da parte dell’interessato.

Pare opportuno evidenziare, incidenter tantum, come la scelta di rigettare una richiesta di finanziamento rappresenti di fatto un diritto insindacabile dell’Istituto di credito, direttamente ascrivibile all’esercizio della libertà di impresa, costituzionalmente garantita, assoggettato, pur tuttavia, all’onere motivazionale: il cliente, infatti, ha, in ogni caso, diritto di conoscere le ragioni poste a fondamento della decisione di diniego. La giurisprudenza di legittimità[3] e quella arbitrale[4] hanno rilevato, a più riprese, come gli Istituti bancari debbano, in ottemperanza ai generali principi di buona fede, correttezza e diligenza professionale[5], uniformarsi e adeguarsi a siffatto obbligo di motivazione, specificamente evidenziato anche nella Comunicazione di Banca d’Italia, del 22 ottobre 2007.

La Corte territoriale, senza soluzione di continuità con l’orientamento più recente manifestatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità[6], ha evidenziato come debba sostanzialmente escludersi che il danno possa essere qualificato come in re ipsa, potendosi, al più, esclusivamente ammettere, ai fini dell’accertamento della correlata pretesa risarcitoria, che la prova di quest’ultimo sia manifestamente immanente e, in quanto tale, deducibile tramite le facilitazioni del meccanismo presuntivo.

Relativamente alla qualificazione del danno da illegittima segnalazione, le Sezioni Unite hanno, peraltro, argomentato come adottare e condividere la tesi della configurazione della conseguenza dannosa in re ipsa equivarrebbe, difatti, a snaturare la funzione stessa del rimedio risarcitorio, che verrebbe concesso non a seguito di un effettivo accertamento, ma quale pena privata per un comportamento lesivo[7].

Ciò premesso, non può che conseguirne la circostanza per cui il danno asseritamente patito debba essere sempre oggetto di una proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell’interessato, che, come statuito recentemente dalla stessa giurisprudenza di legittimità[8], non può ridursi alla semplice allegazione delle linee guida adottate dal singolo Istituto di credito nella concessione dei finanziamenti, dovendo essere addotta prova specifica dello svolgimento dei fatti precedenti e prodromici alla segnalazione oggetto di contestazione.

Nel caso di specie, gli appellanti, a fondamento della loro richiesta di riforma della sentenza di primo grado, non avevano correttamente adempiuto siffatto onere probatorio, limitandosi alla mera riproposizione delle allegazioni offerte durante il precedente giudizio (ovverosia, adducendo, a prova del pregiudizio subito, l’assolutamente generica e non meglio comprovata circostanza dell’impossibilità di contrarre un mutuo con altro Istituto bancario, in conseguenza della segnalazione in sofferenza).

[1] Il riferimento è a App. Lecce, 24 agosto 2018, n. 820.

[2] Siffatto danno può essere sia patrimoniale che non patrimoniale: il primo è identificabile con la riduzione della possibilità di investimenti, nonché della sostanziale impossibilità di accedere al credito; il secondo è più genericamente ascrivibile ai diritti della personalità, tutelati dall’art. 2 Cost (sul punto, Cass. Civ., Sez. VI, 28 marzo 2018, n. 7594). Per un approfondimento sulla configurazione del danno non patrimoniale, F. Benatti, Riflessioni sul danno non patrimoniale per illegittima segnalazione alla centrale rischi e applicazione di tassi usurari., in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 1, 2017, 46.

[3] V. Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 349.

[4] Sul punto, ABF, Collegio Coordinamento, 29 novembre 2013, n. 6182. 

[5] L’obbligo, gravante sulla Banca, di accertarsi che il cliente sia stato preventivamente informato, per attivarsi ed evitare la segnalazione in sofferenza, è stato di recente stabilito da Trib. Brindisi, 15 maggio 2018.

[6] Sulla questione, Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2017, n. 1931, già annotata in questa rivista. V. anche M. Foglia, Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e danno in re ipsa, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 3, 2017, 0837B. V. anche G. Tarantino, Segnalazione illegittima, necessaria la prova del danno lamentato, in Diritto & Giustizia, fasc. 15, 2017, 49.

[7] Così, Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, con nota di E. Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 1, 2009, 63.

[8] V. supra nota 4.