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Cass. Civ., Sez. III, 24 giugno 2026, n. 21651.

di Valentino Vecchi

Valentino Vecchi & Partners

Con ordinanza n. 21651 del 24.06.2026, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in tema di “concessione abusiva di credito”, introducendo un argomento sino ad oggi poco sviluppato in questo dibattito.

La Corte, difatti, ha accolto il ricorso del fideiussore che ha eccepito alla banca di essere corresponsabile del debito accumulato dalla società poi fallita sostenendo dunque, in quanto terzo estraneo al rapporto, di avere diritto a far valere il concorso colposo dell’istituto di credito ex art.1227 c.c., con le conseguenti ricadute in termini di compensazione con il credito della banca.

La Suprema Corte ha chiarito che “l’eccezione di concorso colposo ex art. 1227 c.c. trova fondamento nei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non incontra ostacolo nella natura contrattuale dell’obbligazione garantita”. Di talché, “la corte territoriale ha errato nel ritenere che l’art. 1227 c.c. trovi applicazione soltanto in materia di responsabilità aquiliana e di risarcimento del danno, restando inoperante quando venga domandato l’adempimento di un’obbligazione contrattuale”.

Del pari è errato il rigetto dell’eccezione da parte della Corte d’Appello sul presupposto che “la dedotta condotta di concessione abusiva o negligente del credito sarebbe azionabile esclusivamente dalla curatela fallimentare e non dal fideiussore”.

Secondo gli ermellini, “la condotta del creditore può essere valutata quale concausa del pregiudizio lamentato, ove risulti contraria ai canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.”.

Dunque, chiarito che la concessione abusiva di credito è “ravvisabile quando l’erogazione o il mantenimento del finanziamento avvenga, con dolo o colpa, in favore di un soggetto che versi in una situazione di grave difficoltà economico‑finanziaria e in assenza di concrete prospettive di risanamento, con conseguente aggravamento del dissesto”, la Corte ha chiarito che “tale condotta integra una violazione dei doveri di prudente gestione e di buona fede e può ridondare in danno non solo del debitore principale, ma anche del fideiussore, il cui rischio viene indebitamente ampliato”.

Pertanto, “la condotta colposa del creditore, incidendo sulla genesi e sull’entità del credito, costituisce pertanto fatto idoneo a ridurre o paralizzare la pretesa creditoria e può essere fatta valere dal fideiussore non già come azione risarcitoria autonoma, bensì come eccezione difensiva, volta a contenere l’obbligazione di garanzia”.

Va peraltro aggiunto che, come chiarito con pronuncia resa a SS.UU., l’eccezione di concorso colposo del creditore è rilevabile d’ufficio (Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n.5626 del 09.03.2009). 

In sintesi, “deve ritenersi che il fideiussore sia legittimato a opporre al creditore, in via di eccezione, la condotta colposa di quest’ultimo nella concessione o nel mantenimento del credito, al fine di ottenere una riduzione o esclusione della pretesa garantita, dovendo il giudice di merito confrontarsi con tale profilo ogniqualvolta esso risulti dedotto o comunque emergente dagli atti (salvo il limite del giudicato)”.

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