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Nota a AAS, 12 agosto 2026, n. 870.

di Luca De Laurentiis

Avvocato

Con la decisione in oggetto, l’Arbitro Assicurativo si è pronunciato in tema di clausole di esonero della responsabilità dell’assicurato; nel dettaglio, ha condannato l’impresa assicuratrice ad indennizzare il furto della vettura della ricorrente, poiché, sebbene quest’ultima abbia dimenticato le seconde chiavi nell’autovettura, il contratto assicurativo prevedeva una clausola di esonero di responsabilità dell’assicurato, la quale riferiva che le seconde chiavi «se non asportate con il veicolo dovevano essere riconsegnate», prediligendo, quindi, un’interpretazione in senso letterale di tale clausola contrattuale.

 

1. Il fatto.

Il caso trae origine da una vittima di furto della propria autovettura, la quale contestava un diniego di indennizzo da parte della società assicurativa, poiché riteneva pretestuosa la motivazione, e ravvisava la colpa grave dell’assicurato dovuta alla presenza delle seconde chiavi nell’interno del mezzo, sebbene non fossero né visibili né accessibili dal ladro, e nonostante tale auto fosse una delle maggiori soggette a tali atti.

Dunque la ricorrente ne lamentava l’esorbitante motivazione non supportata né dal contratto, né dalla giurisprudenza costante. Ella, soprattutto, adduceva che le clausole contrattuali di esclusione della garanzia per dolo o colpa grave non devono essere interpretate nel senso di estendere l’ipotesi anche a mera negligenza ordinaria, poiché la «colpa grave», ai sensi dell’art. 1900 c.c., necessita di una condotta gravemente imprudente e sproporzionata rispetto alla diligenza del buon padre di famiglia.

Inoltre, la stessa ricorrente riteneva che la presenza delle seconde chiavi all’interno dell’autovettura, chiusa a parcheggiata in un luogo non esposto a rischi concreti, non violasse alcun obbligo specifico di custodia straordinaria. Infine, la stessa contestava il comportamento dell’intermediario, perché contrare alle più regole basilari di condotta nella distribuzione di prodotti assicurativi, deducendo che, nonostante un premio paga molto elevato la polizza sarebbe stata conclusa senza una descrizione delle condizioni contrattuali.

 

2. Le eccezioni dell’impresa.

L’impresa assicuratrice eccepiva che nessun indennizzo potesse ritenersi riconosciuto per gli effetti delle condizioni di assicurazioni. Inoltre, la polizza prevedeva un premio lordo unico anticipato per un periodo determinato. Nondimeno, la stessa resistente adduceva che, in caso di danno totale con riacquisto del veicolo, la liquidazione sarebbe stata effettuata sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ovvero, se inferiore, del valore assicurato, senza applicazione di scoperti o franchigie; in caso di danno totale senza riacquisto la liquidazione sarebbe stata basata sul valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro, ovvero, se inferiore, del valore assicurato con applicazioni di scoperti o franchigie previsti in tabella. Ancor di più, l’impresa precisava che, qualora l’assicurato avesse deciso, entro un determinato termine dalla liquidazione, di riacquistare presso lo stesso venditore originale un altro veicolo di valore uguale o superiore, se il danno si fosse verificato nel periodo di durata della garanzia scelta, l’ammontare del danno viene determinato nell’àmbito del valore assicurato, pari al presso di listino, così, l’eventuale differenza tra prezzo di listino e valore commerciale inizialmente liquidato, sarebbe potuto venire corrisposta dietro presentazione dell’ordine e/o contatto di acquisto del nuovo veicoli. Al contrario, per i sinistri accaduto oltre tale periodo l’ammontare del danno è considerato pari al valore commerciale che risultava al momento del sinistro, o se inferiore al valore assicurato.

 

3. La decisione dell’Arbitro Assicurativo.

L’Arbitro Assicurativo ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso della vittima di furto.

  • La violazione degli obblighi informativi dell’intermediario

In via preliminare l’Arbitro ricorda, in tema di violazione degli obblighi informativi precontrattuali dell’intermediario assicurativo, il quale non avrebbe esibito ed illustrato il contratto di polizza prima della sottoscrizione, che la distribuzione assicurativa, ex art. 106 CAP[1] (codice assicurazione private)[2] consiste nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazioni, e dunque ogni prodotto assicurativo è da considerarsi assoggettato ad una profonda trama di regole, fissate nei Titoli IX e XIII del Regolamento IVASS[3]; perciò, i canoni fondamentali che disciplinano le regole distributive sono la trasparenza e l’adeguatezza del prodotto.

Anche le Sezioni Unite, sempre in materia di obblighi informativi, hanno chiarito come gli obblighi informativi sul piano prodromico della conclusione del contratto devono essere assolti dall’impresa assicurativa o dagli intermediari di quest’ultima in modo trasparente e mirato alla tutela effettiva dell’altro contraente, al fine di far conseguire all’assicurato una copertura aderente il più possibile alle esigenze di chi sottoscrive il contratto; inoltre, la violazione in fase precontrattuale di tali obblighi – ai sensi degli artt. 1337[4] e 1338 c.c. [5]) – può assumere rilievo anche in ipotesi di contratto “validamente concluso allorquando si accerti che la parte onerata abbia omesso, nella fase delle trattative, informazioni rilevanti che avrebbero, altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso”[6].

Tuttavia, nel caso di specie, ricorda il Collegio che, trattandosi di norme di comportamento la loro violazione prevede una tutela risarcitoria e la ricorrente, però, non ha specificato una domanda precisa, limitandosi ad una semplice doglianza sotto questo aspetto.

  • L’indennizzo per il furto del veicolo

L’Arbitro assicurativo accoglie il diritto della ricorrente a ricevere un indennizzo per il furto subìto, per via delle espresse condizioni pattuite con l’impresa resistente.

Più in dettaglio, giova ricordare l’art. 1900, primo comma, c.c., il quale stabilisce che l’assicuratore non è obbligato per tutti i sinistri che sono cagionati con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato o dal beneficiario, salvo patto contrario per quei casi di colpa grave[7].

A giudizio del collegio, nel caso di specie, il veicolo era stato affidato al figlio della ricorrente proprietario di esso e assicurato, quindi la questione è se la condotta di riporre le chiavi nel veicolo “sebbene nascoste in uno zaino e non visibili”, integrino l’elemento di «colpa grave» al ricorrere della quale la garanzia della polizia è esclusa dal contratto.

Orbene, il Collegio, in primo luogo, richiama la giurisprudenza di legittimità per la quale “l’assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell’assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell’evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, ex artt. 40 e 41 c.p., con la conseguenza che, quando l’evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi (tra cui un comportamento dell’assicurato), è sufficiente per negare l’estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l’evento non si sarebbe prodotto”[8]. Inoltre, in secondo luogo, è utile anche evidenziare come la clausola contrattuale, con la quale vengono esclusi dall’àmbito assicurato i danni che sono determinati (o agevolati) dal dolo dell’assicurato o che derivino da una sua condotta negligente (id est, la custodia del veicolo) non occorre di una specifica approvazione per iscritto, rientrando nell’alveo dell’art. 1900 cod. civ.[9]

Tuttavia, tali princìpi non possono applicarsi in automatico alla fattispecie in oggetto, giacché la vettura era stata parcheggiata in un luogo non isolato, ed era dotata di un impianto di localizzazione GPS. Vieppiù, perché la ricorrente e l’impresa resistente, segnala il collegio arbitrale, avevano pattuito una clausola di esonero della responsabilità per l’assicurato nella parte in cui prevedevano un riferimento alle seconde chiave che dovevano essere riconsegnate “se non asportate con il veicolo”. Infatti, è opportuno ricordare che il senso letterale di parole e espressioni adoperate è il primo strumento da usare nell’interpretazione contrattuale, e soltanto se esso sia ambiguo deve farsi riferimento a canoni strettamente contemplati dall’art. 1362 c.c. a quello dell’art. 1365, e a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 a 1371 del codice, se quelli precedenti non sono sufficienti[10].    

 

 

 

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[1] Cfr. D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

[2] Cfr. l’art. 106 del Codice delle assicurazioni private, rubricato «Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa», al primo comma stabilisce che: “1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi”.

[3] Cfr. Regolamento IVASS n. 40 e 41 del 2 agosto 2018.

[4] Cfr. l’art. 1337 c.c., rubricato «Trattative e responsabilità precontrattuale», che recita: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto(1), devono comportarsi secondo buona fede)”.

[5] Cfr. altresì l’art. 1338 c.c., rubricato «Conoscenza delle cause di invalidità», il quale dispone che: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto(1), non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.

[6] Cfr. Cass. civ., 23 marzo 2016, n. 5762.

[7] Cfr. l’art. 1900 c.c., rubricato «Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti», che al primo comma, dispone: “L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave(1)”.

[8] Cfr. Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2024, n. 29229.

[9] Cfr. Tribunale Nola, sez. I, 1 settembre 2021, n. 152.

[10] Cass. civ., sez. II, 12 novembre 2024, n. 29161.

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