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Nota a Trib. Bari, Sez. II, 14 luglio 2026.
Mandico & Partners
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La disciplina delle misure protettive rappresenta uno degli snodi centrali della composizione negoziata della crisi d’impresa, tuttora oggetto di vasta produzione giurisprudenziale. Il legislatore ha infatti costruito un percorso tendenzialmente stragiudiziale, nel quale l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e conduce le trattative sotto la supervisione dell’esperto, accompagnandolo però con un presidio giurisdizionale destinato, quando necessario, a neutralizzare quelle iniziative individuali dei creditori che potrebbero compromettere il tentativo di risanamento.
In questa prospettiva assume particolare interesse l’ordinanza del Tribunale di Bari del 14 luglio 2026, resa in sede di reclamo cautelare, che affronta direttamente la questione dell’estensione del divieto previsto dall’art. 18, comma 3, CCII e, in particolare, della possibilità di sottrarre al relativo perimetro il sequestro giudiziario in ragione della sua peculiare funzione.
La risposta del Collegio è netta: una volta operanti e confermate le misure protettive, il divieto investe le azioni cautelari senza che sia consentito introdurre, nel singolo giudizio, distinzioni fondate sulla natura o sulla funzione della cautela richiesta.
Il provvedimento assume così rilievo non soltanto per la specifica vicenda sottoposta al Tribunale, ma soprattutto perché contribuisce a precisare la funzione sistematica delle misure protettive all’interno della composizione negoziata.
Dalla composizione negoziata alla necessità di uno “spazio protetto” per le trattative.
La composizione negoziata non determina, di per sé, uno spossessamento dell’imprenditore né l’apertura di una procedura concorsuale in senso tradizionale. L’imprenditore continua a gestire l’impresa e il patrimonio, mentre l’esperto indipendente ha il compito di agevolare le trattative e verificare la concreta perseguibilità del risanamento.
Proprio questa caratteristica rende però indispensabile la possibilità di creare, quando necessario, uno spazio temporaneamente protetto all’interno del quale le trattative possano svilupparsi senza essere vanificate da iniziative esecutive o cautelari individuali.
È questa la funzione dell’art. 18 CCII, che nella formulazione vigente, consente all’imprenditore di chiedere l’applicazione delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori, oppure circoscriverle a determinate iniziative, a determinati creditori o a determinate categorie di creditori.
Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e diritti mediante i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
La produzione immediata di tali effetti rappresenta uno degli elementi qualificanti del sistema: la protezione nasce con la pubblicazione dell’istanza, mentre il successivo procedimento disciplinato dall’art. 19 CCII è destinato alla sua verifica giudiziale.
L’imprenditore deve infatti rivolgersi tempestivamente al tribunale chiedendo la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove necessario, l’adozione degli ulteriori provvedimenti cautelari funzionali alla prosecuzione delle trattative. Il tribunale, sentite le parti e acquisito il parere dell’esperto, può confermare, modificare o delimitare la protezione, stabilendone la durata tra trenta e centoventi giorni; la durata complessiva, comprese le proroghe, non può superare duecentoquaranta giorni.
Non si tratta, dunque, di un’immunità generalizzata dell’impresa rispetto alle iniziative dei creditori, bensì di una tutela temporanea, funzionalizzata e proporzionata alle concrete esigenze del percorso di risanamento.
Il caso: il sequestro dei crediti d’imposta durante la composizione negoziata.
La tesi posta a fondamento del reclamo muoveva da una lettura selettiva dell’art. 18, comma 3, CCII.
Secondo la reclamante, il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari non avrebbe dovuto essere applicato indistintamente a qualsiasi misura cautelare; sarebbe stato invece necessario distinguere le diverse misure in funzione della loro natura, dell’oggetto e degli effetti concretamente prodotti sul patrimonio dell’imprenditore.
Il sequestro giudiziario richiesto avrebbe avuto, secondo tale prospettazione, una funzione essenzialmente conservativa e probatoria, non assimilabile a una misura direttamente finalizzata all’espropriazione dei beni del debitore.
La società sottoposta a composizione negoziata opponeva invece una lettura letterale e sistematica dell’art. 18 CCII, evidenziando come la disposizione non introduca alcuna classificazione delle azioni cautelari vietate e ricordando che le misure protettive erano state nel frattempo confermate e successivamente prorogate dal Tribunale competente.
Il Tribunale di Bari: nessuna distinzione tra le diverse azioni cautelari.
Il Collegio rigetta il reclamo.
Il punto centrale della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 18, comma 3, CCII.
Il Tribunale richiama espressamente l’effetto di “automatic stay” derivante dalla pubblicazione nel Registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive e sottolinea che la disposizione stabilisce il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore senza introdurre alcuna distinzione fondata sulla tipologia della cautela.
Particolarmente significativo è il richiamo all’art. 669-quaterdecies c.p.c.: l’inclusione dei sequestri nell’ambito del procedimento cautelare uniforme confermerebbe ulteriormente l’impossibilità di sottrarre il sequestro giudiziario all’ambito applicativo della protezione prevista dal Codice della crisi.
Da qui l’affermazione secondo cui non sarebbe possibile distinguere le azioni cautelari in ragione delle rispettive finalità, ammettendone alcune ed escludendone altre sulla base della maggiore o minore attitudine a produrre effetti espropriativi.
Ma il passaggio probabilmente più rilevante della decisione è un altro: il Tribunale osserva che il giudice della composizione negoziata, nel confermare le misure protettive, non aveva previsto alcuna eccezione al relativo perimetro.
Per tale ragione, il giudice investito della distinta domanda cautelare non può modificare indirettamente il contenuto di una misura protettiva già adottata in sede di composizione negoziata.
È proprio questo passaggio a conferire alla pronuncia una portata che supera il caso concreto.
La competenza a modulare la protezione appartiene al giudice della composizione negoziata.
L’art. 18 CCII consente oggi una notevole modulazione soggettiva e oggettiva delle misure protettive.
La tutela può riguardare tutti i creditori oppure soltanto determinati creditori, categorie di creditori o specifiche iniziative.
A sua volta, l’art. 19 attribuisce al tribunale il potere di confermare, modificare, limitare, prorogare e successivamente revocare le misure quando esse non risultino più funzionali al buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
Il sistema contempla quindi espressamente la possibilità di graduare la protezione.
Ciò che la decisione barese esclude è che tale graduazione possa essere operata autonomamente dal giudice di un diverso procedimento, mediante una rivalutazione incidentale della natura dell’iniziativa cautelare intrapresa dal singolo creditore.
In altri termini, il luogo processuale nel quale deve essere effettuato il bilanciamento tra l’interesse dell’impresa alla prosecuzione delle trattative e quello del creditore alla tutela delle proprie ragioni è anzitutto il procedimento ex art. 19 CCII.
È in quella sede che il Tribunale dispone degli strumenti per valutare la funzionalità della protezione rispetto al risanamento, acquisire il parere dell’esperto, sentire i soggetti sui cui diritti le misure incidono e delimitare eventualmente la tutela.
Sotto questo profilo, l’ordinanza appare coerente con la funzione della composizione negoziata: non attribuire al debitore un vantaggio processuale fine a sé stesso, ma evitare che iniziative individuali possano alterare, durante un arco temporale circoscritto, le condizioni nelle quali si svolgono le trattative.
La composizione negoziata funziona soltanto nella misura in cui, una volta riconosciuta giudizialmente la meritevolezza della protezione, alle trattative venga garantita una effettiva stabilità.
La possibilità per i singoli creditori di aggirare il blocco attraverso differenti qualificazioni dell’iniziativa cautelare rischierebbe, diversamente, di trasformare la protezione prevista dagli artt. 18 e 19 CCII in una tutela meramente nominale.
L’ordinanza del Tribunale di Bari del 14 luglio 2026 si inserisce precisamente in questa prospettiva, valorizzando l’unitarietà del sistema protettivo e riconoscendo al giudice della composizione negoziata il ruolo centrale nella definizione, nella modulazione e nella eventuale revisione dello “spazio protetto” destinato alle trattative.
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