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Rivista di Diritto del Risparmio

 

Il richiamo della Ri.Ba. e l’indebito interbancario.

Titolarità della provvista, legittimazione all’incasso e governo del processo di pagamento[*]

(Nota a App. Firenze, Sez. II, 14 settembre 2026, n. 2754)

 

di Giuseppe CIUOFFO [**]

 

La decisione fiorentina riconosce alla banca domiciliataria la ripetizione delle risorse proprie trasferite alla banca assuntrice dopo il richiamo della ricevuta bancaria. La nota ricostruisce mandato all’incasso, legittimazione a ricevere, delegazione di pagamento e indebito ex latere accipientis, distinguendone presupposti ed effetti. La critica alla sentenza di primo grado investe la sovrapposizione fra interesse ad agire e titolarità del credito restitutorio, nonché l’inferenza che identifica la destinazione della provvista con la sua appartenenza alla correntista. Il confronto con la Cassazione sostiene la soluzione restitutoria nei limiti degli accertamenti compiuti in appello. L’analisi del regolamento interbancario e dei controlli aziendali evidenzia infine la necessità di raccordare istruzioni, scritture e titoli giustificativi, senza confondere restituzione e responsabilità risarcitoria.

 

 

 

 

 

 

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[*] Contributo approvato dai referee. 

[**] Avvocato, Managing Partner SLC – Studio Legale Ciuoffo, Vice Direttore del Corso di Alta Formazione in Finanza Etica – DEMI – Universtità degli Studi di Napoli Federico II.

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