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Nota a Trib. Bergamo, Sez. III, 25 settembre 2026.

di Giulia Turato

Avvocato

La riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. presuppone che la sua manifesta eccessività sia concretamente accertabile alla luce delle circostanze del caso.

Il principio assume particolare rilievo quando la penale sia stata prevista nell’ambito di un accordo transattivo e sia destinata a maturare progressivamente in relazione al protrarsi dell’inadempimento. È quanto accaduto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito dal Tribunale di Bergamo, nel quale la pretesa azionata in via monitoria aveva ad oggetto, oltre alla riconsegna dell’immobile, il pagamento della penale prevista dall’accordo transattivo per il ritardo nella restituzione.

La parte opponente ne aveva contestato la misura, chiedendone la riduzione ai sensi dell’art. 1384 c.c. sul presupposto della sua manifesta eccessività.

La pronuncia offre così l’occasione per tornare su un profilo particolarmente rilevante: se si chiede al giudice di procedere alla riduzione d’ufficio della penale, quali sono gli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte che ne invoca l’eccessività e, soprattutto, quali elementi devono essere valutati per stabilire quando una penale possa dirsi realmente “manifestamente eccessiva”?

Il primo profilo affrontato dal Tribunale di Bergamo riguarda la possibilità stessa di procedere alla riduzione della penale quando questa sia inserita in un accordo transattivo. Sul punto, la pronuncia richiama Cass. n. 9504/2010, secondo cui la riduzione ai sensi dell’art. 1384 c.c. non è esclusa dalla natura transattiva dell’accordo nel quale la clausola penale è contenuta. La transazione, dunque, non sottrae la penale, in via astratta, al potere di riduzione officioso.

Il problema si sposta, quindi, sulla verifica della manifesta eccessività.

A tal fine, il Tribunale richiama Cass. n. 17731/2015, secondo cui la valutazione deve essere compiuta avendo riguardo all’interesse che il creditore aveva, secondo le circostanze concrete, all’esatto adempimento della prestazione, considerando le ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio delle contrapposte prestazioni e la sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta.

Ne deriva che la manifesta eccessività non può essere desunta dalla sola entità della somma cui la penale è complessivamente pervenuta. La valutazione richiede, piuttosto, un esame della funzione concretamente assolta dalla clausola e dell’interesse del creditore che essa era destinata a tutelare.

È proprio su questo terreno che assume rilievo l’ulteriore principio richiamato dal Tribunale, relativo agli oneri di allegazione e prova. La sentenza cita Cass. n. 8071/2008, secondo cui, benché il giudice possa procedere anche d’ufficio alla riduzione della penale manifestamente eccessiva, tale potere presuppone l’assolvimento, da parte dell’interessato, degli oneri di allegazione e prova relativi alle circostanze rilevanti ai fini della valutazione dell’eccessività. Tali circostanze devono risultare dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo.

Il potere officioso del giudice, pertanto, non elimina l’onere della parte di introdurre nel processo gli elementi necessari affinché possa essere compiuta la valutazione richiesta dall’art. 1384 c.c.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che tale onere non fosse stato assolto: la parte opponente non aveva debitamente allegato e dimostrato elementi dai quali inferire la lamentata eccessività della penale. Né è stata ritenuta dirimente la documentazione relativa ai prezzi del mercato immobiliare, poiché il dato economico relativo al valore del bene non era, di per sé, sufficiente a dimostrare la sproporzione della penale rispetto all’interesse concretamente perseguito dalla creditrice.

La valutazione è stata, inoltre, condotta considerando proprio tale interesse: il Tribunale ha valorizzato l’interesse della creditrice all’adempimento dell’obbligo di restituzione dell’immobile, anche alla luce del tempo trascorso dalla stipulazione del contratto preliminare, dal termine fissato per la conclusione della compravendita e, infine, dal termine previsto per la restituzione del bene.

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