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Nota a App. Torino, Sez. III, 8 settembre 2026, n. 1433.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

La controversia presa in esame, in tema di liquidazione di polizze assicurative, affronta la questione relativa al corretto inquadramento delle polizze di assicurazione sulla vita con componente finanziaria ai fini dell’applicazione del termine di prescrizione breve o decennale.

Nel dettaglio, l’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di restituzione delle somme a titolo di liquidazione di una polizza di assicurazione sulla vita da lui stipulata nel 1999, sul presupposto che il rimborso non fosse stato richiesto entro due anni. 

Secondo l’appellante, il Tribunale ha erroneamente qualificato la polizza in esame come guaranteed linked anziché come unit linked pura, sul presupposto che il contratto stipulato contenesse una garanzia di restituzione del premio, con conseguente applicazione della prescrizione biennale in luogo di quella decennale, prevista per le polizze unit linked miste con carattere prevalentemente finanziario.

La Corte di Appello, nell’accogliere le domande dell’appellante, ha precisato quanto segue.

Innanzitutto, la Corte ha richiamato la pronuncia n. 32/2024 della Corte Costituzionale (pubblicata il 06/03/2024, pendente il giudizio di primo grado oggetto di attuale impugnazione) secondo cui per tutti i contratti di assicurazione sulla vita si applica la prescrizione decennale, superando l’originaria distinzione tra contratti a prevalente natura assicurativa o finanziaria. Trattandosi di un rapporto ancora sub iudice, la pronuncia di incostituzionalità ha trovato diretta applicazione al caso di specie.

Con riferimento, poi, al corretto inquadramento del contratto in esame nell’ambito assicurativo o finanziario, la Corte di Appello ha richiamato alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al di là del nomen iuris attribuitogli, è da identificare come polizza assicurativa sulla vita il contratto in cui il rischio relativo all’evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore, mentre ha natura eminentemente finanziaria il contratto che si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario, in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato[1].

La componente di rischio, ha osservato la Corte, rileva in senso causale solo nel contratto d’assicurazione, mentre nel contratto d’investimento il rischio è estraneo alla causa e rientra nella normale alea contrattuale.

Il tratto qualificante consiste dunque nell’allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell’evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d’investimento grava totalmente sull’assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell’intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all’assicurato, proprio in base all’accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all’ammontare dei premi versati, che sia completamente slegata dal valore sottostante delle quote di investimento, oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria.

Ciò premesso, nelle polizze guaranteed unit linked e in quelle partially guaranteed unit linked l’assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana all’assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked pure il rischio d’investimento è totalmente a carico dell’assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell’assicuratore.

In tal caso, l’evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l’assunzione del rischio è soltanto apparente[2].

Secondo la Corte, l’applicazione di tali principi e la corretta interpretazione delle previsioni contenute nella polizza di assicurazione sulla vita oggetto di odierno esame avrebbero dovuto condurre nel caso di specie – diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – a considerare assente la garanzia di restituzione del premio versato, con allocazione del rischio interamente a carico dell’assicurato.

Da un lato, il contratto non ha previsto espressamente la restituzione del premio versato, dall’altro, le concrete modalità di liquidazione dimostrano come, al più, potesse essere garantita la restituzione di un valore del tutto irrisorio.

La polizza in oggetto prevedeva infatti due diverse modalità di liquidazione, a seconda che alla scadenza del contratto (decorsi 10 anni) l’assicurato fosse ancora in vita, ovvero fosse deceduto nel corso della durata contrattuale. Pertanto, in entrambe le ipotesi di liquidazione (alla scadenza del contratto o alla morte dell’assicurato), la polizza non presentava alcuna assunzione di rischio da parte dell’assicuratore, visto che al beneficiario non erano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato.

Per esempio, in caso di decesso dell’assicurato, l’importo da liquidarsi era dato da due componenti: il 10% del premio versato e il prodotto del premio unico versato, al netto di imposta, per la quotazione unitaria di mercato del titolo.

La prima componente garantiva una restituzione del tutto irrisoria del premio versato, decurtato del 90%, mentre la seconda delle due componenti appena richiamate era del tutto incerta, poiché legata all’andamento di mercato del titolo sottostante.

La Corte di Appello ha dunque concluso che la polizza sottoscritta rientra tra quelle del tipo unit linked cd. pure, essendo la prestazione della società di assicurazioni collegata al valore del titolo sottostante, senza alcuna garanzia di corresponsione all’assicurato o ai suoi eredi di una somma apprezzabile slegata dal rischio finanziario.

Alla luce di tali considerazioni, trattandosi di un prodotto finanziario (e, comunque, alla luce del quadro normativo e costituzionale reinterpretato dalla Consulta), al contratto doveva essere applicato il termine decennale di prescrizione. Di conseguenza, la prestazione contrattuale dovuta dall’impresa di assicurazione è stata illegittimamente devoluta al Fondo cd. Rapporti dormienti, gestito dalla Consap.

 

 

 

 

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[1] Cass. n. 6061/2012; Cass. n. 10333/2018; Cass. n. 9418/2024.

[2] Cass. 09/04/2024 n. 9418.

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