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Nota a Trib. Brindisi, 31 marzo 2026, n. 465.

Massima redazionale

Dopo l’arresto delle Sezioni Unite del 6 marzo 2025, n. 5968, che, con riguardo al mutuo tecnicamente condizionato, recependo formalmente la categoria del titolo esecutivo c.d. complesso, hanno affermato la necessità – ai fini della configurabilità di un valido titolo esecutivo – di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma, potrebbe rinvenirsi un fondamento interpretativo, autorevole, a livello sistematico, alla ricostruzione della cessione dei crediti in blocco, quale titolo esecutivo c.d. complesso, derivante dalla combinazione di una pluralità di vicende successorie, tutte abbisognanti della forma qualificata di cui all’art. 474 cpc, ovvero quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

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